Domanda semplificata di invalidità civile, cecità e sordità dal 1° giugno

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Domanda semplificata di invalidità civile, cecità e sordità, prevista per soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, obbligatoria per tutti a partire dal 1° giugno 2020. A renderlo noto è il messaggio INPS numero 1387 del 26 marzo 2020 che accoglie la richiesta dei Patronati e sposta la precedente scadenza del 1° aprile riportata dal messaggio dell'INPS numero 1275 del 20 marzo 2020.

Domanda semplificata di invalidità civile, cecità e sordità dal 1° giugno

Domanda di invalidità civile, cecità e sordità, con il messaggio numero 1387 del 27 marzo 2020 l’INPS rende noto che la trasmissione delle richieste sarà unificata ed in forma semplificata non più a partire dal 1° aprile ma dal 1° giugno 2020.

La modalità sperimentale, introdotta con il messaggio INPS numero 4601 del 10 dicembre 2019, viene dunque prolungata su la richiesta dei Patronati.

Il procedimento di semplificazione della presentazione delle domande per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni era già previsto e verrà esteso a tutti.

Al momento della presentazione della domanda di invalidità civile, i soggetti interessati hanno la possibilità di fornire le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.

La procedura permette di accorciare i tempi per la liquidazione delle prestazioni economiche e sarà obbligatoria per tutti a partire dal 1° giugno 2020 e non più dal 1° aprile, come prevedeva il precedente messaggio 1275 del 20 marzo 2020.

Domanda invalidità civile, cecità e sordità: modalità semplificata obbligatoria a partire dal 1° giugno 2020

La modalità semplificata per le domande di invalidità civile, cecità e sordità a partire dal prossimo 1° giugno 2020 sarà obbligatoria per tutti.

È quanto rende noto il messaggio INPS numero 1387 del 26 marzo 2020 che, accogliendo la richiesta dei patronati, sposta il termine del precedente messaggio 1275 del 20 marzo 2020.

INPS - Messaggio numero 1387 del 26 marzo 2020
Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Modalità unica di trasmissione delle domande. Differimento conclusione fase transitoria.

Al termine della sperimentazione introdotta con il messaggio numero 4601 del 10 dicembre 2019 per il procedimento di semplificazione della presentazione delle domande per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, tale forma semplificata viene resa obbligatoria per tutti.

La procedura permette di accorciare i tempi per la liquidazione delle prestazioni economiche grazie alla semplificazione dell’iter.

Al momento della presentazione della domanda di invalidità civile, i soggetti interessati possono infatti fornire le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria, velocizzando i processi di erogazione dei contributi.

INPS - Messaggio numero 1275 del 20 marzo 2020
Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Modalità unica di trasmissione delle domande.

Invalidità civile, cecità e sordità: quali informazioni da anticipare e quando compilare il modello AP70

Per semplificare la trasmissione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità l’INPS ha messo a punto una modalità sperimentale introdotta dal messaggio INPS numero 4601 del 10 dicembre 2019.

Al termine della sperimentazione, che era inoltre già stata effettuata per l’indennità di accompagnamento, con il messaggio INPS numero 1275 del 20 marzo 2020 viene reso noto che tale modalità è resa obbligatoria per tutti.

La procedura prevede che le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70” siano anticipate al momento della presentazione della domanda di invalidità civile.

Tali dati si riferiscono a:

  • comunicazione di eventuali ricoveri;
  • svolgimento di attività lavorativa;
  • dati reddituali;
  • indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H).

Sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP/70” dopo la definizione dell’iter sanitario utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria nei seguenti casi:

  • quando il soggetto è ricoverato al momento della presentazione della domanda;
  • quando il soggetto è titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili.

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