ISA Redditi 2020, nuove cause di esclusione: un’analisi critica

Salvatore Cuomo - Studi di settore

ISA redditi 2020, introdotte nuove cause di esclusione con un apposito decreto MEF del 9 febbraio 2021: un'analisi critica di un provvedimento, che non era poi così urgente, e una riflessione su una serie di interrogativi che sorgono dalla lettura del testo.

ISA Redditi 2020, nuove cause di esclusione: un'analisi critica

ISA redditi 2020: lo scorso 9 Febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha introdotto nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

L’articolo 1 del decreto citato riporta:

“1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:

  • a) che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
  • c) che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al presente decreto”.

Lo stesso articolo precisa inoltre:

“I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Decreto MEF 2 febbraio 2021 - Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020
Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021

ISA Redditi 2020, nuove cause di esclusione: un’analisi critica

Sorge una prima considerazione: perché questa fretta da parte del Ministro uscente nel voler intervenire sul punto in un clima politico del tutto particolare?

Del resto, il nuovo governo appena formato avrebbe potuto fare scelte diverse. Non c’era d’altronde una massima urgenza.

Da ricordare nello specifico che l’articolo 148 del Decreto rilancio - Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità’ fiscale (ISA) come modificato dalla Legge del 17/07/2020 n. 77 al suo comma 1 prevede:

“Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’ applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,..., evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria:
[...]
c) i termini di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione”
.

Risulta, quindi, evidente che ancora oggi vi sarebbe il tempo materiale per approvare e modificare nuovi indici per l’anno 2020 a maggior ragione è inconcepibile l’urgenza di emanare un decreto che esplicherà i suoi effetti finanziari nel corso della seconda metà del 2021, quando il sistema economico delle imprese e delle professioni è in attesa di ben più urgenti provvedimenti quali, oltre all’ormai agognato Decreto Ristori 5, ad esempio:

  • lo sblocco dell’impasse relativa alle domande accolte a seguito di autotutela circa istanze inizialmente respinte che riguardano i precedenti ristori;
  • l ristori a favore dei soggetti operanti nei centri commerciali la cui erogazione sarebbe dovuta avvenire quest’anno ma del quale non si conoscono ad oggi le modalità di presentazione delle domande.

Si potrebbe proseguire ma non c’è, in questa sede, l’intenzione di stilare un elenco dei numerosi provvedimenti attuativi in sospeso, quanto piuttosto di sottolineare l’incongruenza della scelta di emanare con una urgenza ingiustificata, almeno per chi scrive.

ISA Redditi 2020, nuove cause di esclusione: alcuni aspetti critici

Bisogna, inoltre, sottolineare che il decreto qui esaminato il cui testo peraltro presenta anche alcuni aspetti critici.

Si prevede l’esclusione in base alla riduzione dei ricavi e compensi del 33%, un elemento distintivo dei provvedimenti della amministrazione uscente: importante sarà sapere se un 32,996% di riduzione possa essere considerato valido risultato per l’essere considerati esclusi.

Battute a parte, veramente non si comprende l’insieme del provvedimento.

Genera perplessità anche l’elencazione dei soggetti classificati base ai propri codici ATECO, esclusi di default.

Allegato 1 decreto MEF 2 febbraio 2021
Elenco codici ATECO soggetti esclusi dagli ISA per il periodo d’imposta 2020

In questa casistica possono esservi comprese attività che, meno di altre, hanno subito un calo di fatturato o le aziende multi punto che hanno avuto solo alcuni dei loro esercizi coinvolti dai decreti richiamati nella norma.

Si tratta di una discrasia notevole rispetto ad altre non oggetto di chiusura, come un esercizio alimentare od una farmacia ubicati in aree turistiche della città od in quartieri adibiti ad uffici, che con l’estesa applicazione dello smart working in conseguenza della pandemia hanno subito una riduzione dei ricavi anche del 32%

Altra discrasia è rilevabile nella esclusione dei soggetti che hanno aperto la partita IVA nel 2019, esclusione prevista “in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020”, come si legge nell’allegato 2 al decreto.

Non si fa, in questo modo, alcuna distinzione tra soggetti che intraprendono una vera nuova attività e coloro che subentrano ad una preesistente, quali a mero esempio i casi di acquisto o affitto di azienda sono nella possibilità di poter disporre dei dati storici di raffronto.

In ultimo, l’ulteriore danno in capo ai soggetti che per effetto della riduzione dell’attività rientrano in tali casistiche di esclusione dagli Isa si trovano nella condizione di non poter fruire delle premialità riconosciute in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici:

  • a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative
  • d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Quanti soggetti esclusi si troveranno nei casi suddetti e pur volendo non potranno fruirne? Quali saranno le conseguenze per chi compilerà il modulo e fruirà delle premialità indicate? Quante ripercussioni accertative e sanzionatorie ci saranno nei prossimi anni per effetto di questo? Ai posteri l’ardua sentenza.

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