Commercialisti: con lo scorporo dei compensi niente IRAP per l’attività di sindaco

Non è soggetta a IRAP la quota dei compensi riconducibili all'attività priva del requisito organizzativo, se il professionista utilizza una partita IVA separata, che consenta lo scorporo delle diverse categorie di introiti conseguiti.

Commercialisti: con lo scorporo dei compensi niente IRAP per l'attività di sindaco

Se il professionista utilizza una partita IVA separata, che consenta lo scorporo delle diverse categorie di introiti conseguiti, non è soggetta a IRAP la quota dei compensi che sono riconducibili all’attività priva del requisito organizzativo.

Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8412/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 8412 del 26 marzo 2019
Commercialisti: con lo scorporo dei compensi niente IRAP per l’attività di sindaco. Lo stabilisce l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 8412 del 2019.

La sentenza - La vicenda ruota attorno al mancato riconoscimento di un rimborso dell’IRAP versata da un professionista in relazione all’attività di lavoro autonomo esercitata, con partita IVA, quale membro di alcuni collegi sindacali e consigli di sorveglianza.

Il contribuente ha richiesto il rimborso dell’imposta per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione e, a fronte del rifiuto dell’Agenzia delle entrate, ha proposto ricorso, parzialmente accolto in sede di prime cure.

La controversia è giunta dinanzi alla CTR che ha respinto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria contro la decisione di primo grado.

In questa sede il giudice ha affermato che non sussisteva il presupposto impositivo IRAP in relazione al reddito percepito quale membro di collegi sindacali o di consigli di sorveglianza, perché attività svolta in assenza di qualsiasi forma organizzativa.

Oltretutto tali servizi erano nettamente separati rispetto all’attività svolta come dottore commercialista e alla relativa struttura organizzativa.

L’Ufficio ha contestato la decisione dei giudici d’appello, perché il ricorrente svolgeva l’attività di sindaco attraverso la sua personale partita IVA e perché tale attività risultava strettamente collegata a quella di commercialista esercitata in forma associata, stante la coincidenza con la sede e la struttura organizzativa dell’associazione di professionisti e della società di servizi.

I giudici della cassazione hanno avvalorato le conclusioni dei giudici della CTR e hanno affermato la riconducibilità dello svolgimento degli incarichi di sindaco e componente dei consigli di sorveglianza alle sole capacità personali del contribuente. Questi, infatti, aveva adeguatamente “provato la totale assenza di una struttura organizzativa, non essendosi egli avvalso di dipendenti e/o collaboratori e non avendo sostenuto spese relative ad immobili o canoni di locazione finanziaria”.

In tal senso il possesso di una partita IVA separata costituisce un efficace mezzo per scorporare i compensi soggetti a IRAP da quelli non imponibili per assenza del requisito organizzativo, alla luce del principio ribadito dalla Cassazione secondo cui “non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a tale attività specifica, purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati”.

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