Iperammortamento, nuova circolare MISE: agevolabili anche i distributori automatici

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Iperammortamento: il MISE con la circolare del 23 maggio 2018 fornisce ulteriori chiarimenti su interconnessione e beni agevolabili, con i requisiti necessari per beneficiare del bonus del 250 per cento.

Iperammortamento, nuova circolare MISE: agevolabili anche i distributori automatici

Iperammortamento: nuovi chiarimenti del MISE con la circolare del 23 maggio 2018.

La circolare pubblicata dal Ministero, oltre a riepilogare le novità sull’iperammortamento 2018 introdotte dalla Legge di Bilancio, fornisce le istruzioni necessarie per il rispetto dei requisiti obbligatori dell’interconnessione, dell’integrazione automatizzata e sull’applicazione dell’agevolazione del 250 per cento su alcuni dei beni agevolabili, tra cui i distributori automatici.

L’incentivo fiscale dell’iperammortamento rientra nell’ambito degli interventi del programma Industria 4.0, introdotto per incentivare la trasformazione tecnologica delle imprese.

Tra le novità, oltre alla proroga fino al 31 dicembre 2018 sia per l’acquisto di beni materiali che immateriali, con possibilità di completare l’investimento entro la fine del 2019, è stato esteso l’elenco dei software incentivabili e, inoltre, sono state introdotte nuove regole per evitare la cessazione del beneficio in caso di sostituzione del bene con investimento sostitutivo.

Iperammortamento, i chiarimenti nella circolare MISE del 23 maggio 2018

La nuova circolare del MISE è stata pubblicata per fornire ulteriori indicazioni sull’iperammortamento e sui requisiti per beneficiare dell’extra-deduzione contabile del 250 per cento per gli investimenti rientranti nell’ambito dell’Industria 4.0.

Nello specifico, sono due le tematiche affrontate: i requisiti obbligatori di interconnessione ed integrazione automatica e l’individuazione dei beni per i quali è riconosciuto l’iperammortamento, con esempi su alcuni beni materiali.

Sono inclusi nell’elenco dei beni per i quali spetta l’iperammortamento nel 2018:

  • impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi;
  • macchine di sterilizzazione impiegate nel settore sanitario;
  • sistemi di illuminazione e dei distributori automatici (c.d. vending machine).

Inoltre, continua il MISE, sono fornite ulteriori indicazioni per meglio qualificare i concetti di guida automatica e semiautomatica e per chiarire alcune fattispecie riconducibili ai “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.

Si mette di seguito a disposizione la circolare del 23 maggio 2018, rimandando alla guida all’iperammortamento 2018 per ulteriori approfondimenti:

Iperammortamento - circolare MISE 23 maggio 2018
Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione

Iperammortamento 250 per cento anche per vending machine

Rientrano tra i beni per i quali è riconosciuto l’iperammortamento al 250 per cento anche i distributori automatici, le cosiddette vending machine, considerati assimilabili ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”.

L’iperammortamento spetta solo per i distributori automatici di nuova generazione, che presentano requisiti tali da soddisfare le condizioni poste dalla normativa.

L’agevolazione dell’iperammortamento spetta a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da settore economico e di appartenenza. La maggiorazione del costo di acquisizione del bene del 150 per cento delle quote di ammortamento deducibili presuppone che i beni siano riconducibili a una delle voci previste dall’allegato A (o nell’allegato B) della richiamata legge n. 232 del 2016 e soddisfino il requisito dell’interconnessione.

Le vending machine rientrano nell’ambito de beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A e sono classificabili con “negozi automatici”. Il rispetto dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione dovrà essere verificato tramite perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Anche in questo caso, per i beni aventi costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, sarà possibile produrre una dichiarazione resa dal rappresentante legale, con valore di autocertificazione.

Iperammortamento solo con interconnessione del bene

Ancora, continua il MISE, sarà necessario che il bene per il quale si intende fruire dell’iperammortamento rispetti il requisito dell’interconnessione:

i distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti - e in uscita - comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.

In più, per fruire dell’iperammortamento al 250 per cento sulle vending machine sarà necessario rispettare gli standard di compliance previsti dall’Agenzia delle Entrate, ovvero la predisposizione, il sigillo e la trasmissione telematica del file contenente i dati dei corrispettivi da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Iperammortamento: recupero della quota di ammortamento

I chiarimenti del MISE sull’iperammortamento saranno applicabili sia per il 2018 che per gli investimenti effettuati nel 2017: nel caso di beni messi in funzione lo scorso anno per i quali non è stata applicata l’agevolazione sarà possibile recuperare, sulla base dei chiarimenti sui requisiti necessari, la quota di iperammortamento non fruita.

Anche in queste ipotesi, la variazione in diminuzione del reddito d’impresa da operare in dichiarazione a titolo di iperammortamento e il conseguente vantaggio in termini di minor imponibile (o maggior perdita fiscale riportabile a nuovo) sono pur sempre subordinati all’acquisizione, entro la data di chiusura del periodo d’imposta 2018, della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione).

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