Invalidità civile INPS: riesame delle domande respinte per i lavoratori con disabilità parziale

Sacha Malgeri - Lavoro

Invalidità civile: l'INPS, in linea con le novità del DL Fiscale, ha previsto il riesame delle domande per la pensione d'invalidità dei lavoratori con disabilità parziale. I richiedenti devono avere un reddito annuo inferiore a 4.931 euro per ottenere il beneficio.

Invalidità civile INPS: riesame delle domande respinte per i lavoratori con disabilità parziale

Invalidità civile: con il messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021, l’INPS ha annunciato il riesame delle domande di accesso presentate dai lavoratori affetti da disabilità parziale che sono state respinte negli ultimi mesi.

La comunicazione dell’Istituto recepisce quanto previsto dal DL Fiscale, e reinserisce i lavoratori parzialmente invalidi tra i possibili beneficiari della pensione di invalidità, dopo averli inizialmente esclusi.

Nel messaggio, l’Istituto specifica che l’attività lavorativa non è incompatibile con la liquidazione dell’assegno, a patto che il reddito annuale del lavoratore non superi i 4.931 euro.

INPS - Messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021
Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa.

Invalidità civile, l’INPS avvia il riesame delle domande respinte per i lavoratori con disabilità parziale

A partire dal 21 dicembre 2021, data dell’entrata in vigore del Decreto Fiscale, la liquidazione dell’assegno mensile verrà riconosciuta “anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00”.

L’INPS specifica che le domande che sono state respinte dopo la pubblicazione del messaggio n. 3495, quello che escludeva gli invalidi parziali dall’erogazione del beneficio, verranno riesaminate sulla base dei nuovi parametri presenti nella nuova normativa.

Questo è possibile perché il DL Fiscale ha previsto una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo.

Non cambiano, invece, gli altri parametri per ottenere la pensione d’invalidità, stabiliti dalla legge n.118/1971. Oltre al limite di reddito annuale, fissato a 4.931 euro, i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • non essere beneficiari di una pensione diretta di invalidità;
  • avere una percentuale di invalidità riconosciuta tra il 74 ed il 99 per cento;
  • avere un età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
  • essere cittadino italiano, ed avere una residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
  • per i cittadini provenienti da un paese dell’Unione Europea, l’essere regolarmente iscritto all’anagrafe per i cittadini stranieri comunitari del Comune di riferimento;
  • per i cittadini non comunitari, essere titolari di un permesso di soggiorno da almeno un anno.

Invalidità civile, le novità sulla normativa e il riesame delle domande

Il messaggio INPS n. 4689 è un superamento di una comunicazione precedente da parte dell’Ente. Infatti, con il messaggio n. 3495 dello scorso 14 ottobre 2021, l’Istituto di previdenza sociale aveva inizialmente previsto che l’inattività lavorativa fosse un requisito fondamentale e inderogabile per ottenere l’assegno.

Quel messaggio si basava su alcune sentenze della Corte di Cassazione, in particolare le sentenze n. 17388/2018 e la n. 18926/2019, per cui il mancato svolgimento dell’attività lavorativa era “al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale”, si può leggere nel messaggio.

Il cambio di prospettiva è arrivato con l’art. 12-ter del Decreto Legge n. 146/2021, il cosìddetto Decreto Fiscale. Questo articolo è stato aggiunto in fase di conversione in legge.

Con la nuova norma, spiega l’INPS nel messaggio del 28 dicembre 2021, il requisito dell’attività lavorativa “deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite” previsto per legge.

Questo tetto è stato previsto dal Decreto Legge n. 663/1979, ed è stato quantificato con misure successive a 4.931 euro annui.

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