Certificazione natura dilettantistica delle ASD: iscrizione obbligatoria al nuovo registro

Cristina Cherubini - Associazioni

La riforma del terzo settore ha marginalmente interessato il settore sport dando la possibilità ad alcune particolari categorie di enti di far parte del nuovo apparato normativo. Per le ASD e le SSD è stato però creato un altro registro ad hoc.

Certificazione natura dilettantistica delle ASD: iscrizione obbligatoria al nuovo registro

Il d.lgs 117/2017, meglio conosciuto come codice del terzo settore, racchiude molteplici sfumature del panorama associativo, e prevede specifiche normative per ognuna di esse.

Il settore sport è stato solo marginalmente incluso nella riforma del terzo settore, in quanto il legislatore ha previsto la possibilità per le ASD di iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore, pur perdendo alcuni connotati tradizionali ad esse riservati, ma acquisendo nuovi benefici designati per gli enti del terzo settore, senza però rendere obbligatorio tale passaggio.

Le ASD possono quindi scegliere di entrare a far parte del terzo settore ed iscriversi al RUNTS, o possono restarne al di fuori e continuare a beneficiare di quanto previsto dalla legge 398/1991.

Il legislatore ha però previsto per tutte le ASD e le SSD un nuovo registro al quale esse devono obbligatoriamente iscriversi.

Registro ASD e SSD: obblighi e legittimità

Se per quanto riguarda l’iscrizione al RUNTS le associazioni sportive dilettantistiche hanno facoltà di scegliere, è stato costituito un nuovo registro la cui sottoscrizione è invece obbligatoria.

Il d.lgs. 39/2021 ha infatti istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La gestione di tale registro non viene effettuata direttamente dal Dipartimento per lo Sport, esso si avvale infatti della società Sport e Salute S.p.a.

L’iscrizione a tale registro si rende obbligatoria in quanto essa attesta la natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta dall’ente.

Come abbiamo approfondito in altre occasioni la distinzione tra attività sportiva svolta in modo professionale o dilettantistico è delineata dalla legge 91 del 1981 la quale identifica gli elementi da indagare al fine di poter definire tale distinzione, senza dimenticare che invece vi sono alcune tipologie di sport che sono state a priori classificate come professionali dalle federazioni sportive.

L’art. 2 della legge 91/1981 definisce infatti che “ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

Oltre quindi a quanto previsto dalla legge 91/1981, dalle federazioni sportive, al fine di conservare la natura dilettantistica dell’ente è adesso obbligatoria la sua iscrizione al Registro nazionale.

Registro ASD: modalità di iscrizione ed entrata in vigore

Il d.lgs 39/2021 ha previsto la costituzione del Registro Nazionale per le ASD e SSD, e l’iscrizione allo stesso certifica la natura dilettantistica dell’ente.

Il Registro è entrato ufficialmente in vigore a partire dal 31 agosto scorso e in alcuni casi l’iscrizione degli enti allo stesso è avvenuta in automatico.

Vediamo nello specifico quali sono le modalità di iscrizione al registro nazionale per le ASD e SSD.

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport attraverso la
Società Sport e Salute.

La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare.

Il Registro è tenuto in modalità telematica ed anche quindi le iscrizioni ed ogni altra comunicazione collegata allo stesso dovranno pervenire attraverso la medesima modalità.

Le varie specifiche e le dinamiche che regolano i rapporti tra le federazioni sportive, gli organismi sportivi a cui le ASD e SSD sono affiliati e il registro stesso sono approfonditamente trattate nel regolamento predisposto dal Dipartimento per lo Sport.

Il nuovo registro per ASD e SSD: obblighi e conseguenze

La trasmigrazione di molti enti, quelli già iscritti al registro del CONI è avvenuta pressoché in modo autonomo, ma questo non deve far credere agli utenti che non vi sono in capo a loro adempimenti da dover svolgere affinché il processo sia correttamente perfezionato.

Si rende difatti necessario che le singole ASD si assicurino dell’avvenuto passaggio al nuovo Registro oltre che della correttezza dei dati che sono stati trasmessi.

Al fine di poter effettuare questo controllo il legale rappresentante dell’ASD dovrà creare una specifica utenza sul sito del Dipartimento per lo sport, sport e salute ed entrare così nella posizione anagrafica della propria associazione.

Nel caso in cui i dati presenti sul nuovo database fossero corretti il legale rappresentante dovrà poi firmare un’autocertificazione da restituire agli uffici appositi del Dipartimento.

L’iscrizione a tale registro come più volte sottolineato certifica la natura dilettantistica dell’associazione sportiva considerata, e le permette quindi di continuare a beneficiare di tutte le agevolazioni destinate ad esse dal legislatore.

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