Imposta di soggiorno e bollo in fattura: le differenze nel trattamento fiscale

Salvatore Cuomo - Imposte

La fatturazione elettronica pone ora anche ai piccoli esercenti affittacamere e B&B la corretta individuazione del codice natura per l’imposta di soggiorno, dovuta dal cliente. Tale aspetto è anche fonte di dubbi per il trattamento del reddito del relativo importo

Imposta di soggiorno e bollo in fattura: le differenze nel trattamento fiscale

La fatturazione elettronica mette i piccoli esercenti in condizioni di dover, non solo individuare il codice natura per l’imposta di soggiorno, ma anche determinare il corretto trattamento fiscale della somma.

Per analogia si potrebbe pensare che entrambe le imposte, imposta di bollo e di soggiorno, debbano essere trattate allo stesso modo.

Tuttavia non è così. Il punto sul corretto trattamento fiscale delle imposte.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: il trattamento fiscale

Come è noto l’imposta di bollo è un adempimento che ricade sul soggetto che emette la fattura, il quale ha l’onere di apporlo sul documento all’atto dell’emissione.

Lo stesso soggetto ha il diritto di rivalsa dell’importo sul committente, pertanto nel caso in cui venga esercitata detta facoltà, e tale imposta è addebitata al cliente, essa costituisce “compenso” e non spesa anticipata in nome e per conto del cliente ex. Art 15 DPR 633/72.

In tal senso si è pronunciata la risposta all’interpello n. 67/2020:

“L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell’articolo 13, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione.”

Tale tesi è stata ribadita dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 428/E/2022, che si è espressa in relazione al caso di un professionista in regime forfettario:

“Fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.”

Imposta di soggiorno: il trattamento fiscale

Passando invece all’imposta di soggiorno, la questione si pone in maniera diversa.

La norma che ha reintrodotto nel nostro ordinamento tale imposta, Il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, dispone che la stessa è dovuta dal soggetto che ha soggiornato:

“Art. 4 Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.”

La questione è quindi ben diversa proprio per quanto stabilito dalla disposizione relativa all’imposta di bollo, il cui obbligo di versamento sorge al momento della formazione della fattura.

Questa sottile differenza comporta il diverso trattamento delle imposte di bollo e soggiorno ai fini reddituali per il contribuente in regime forfettario, per il quale il bollo in fattura è assoggettato a imposta sostitutiva dell’IRPEF mentre l’imposta di soggiorno no.

Il codice natura dell’imposta di soggiorno

Passando infine al trattamento IVA in fattura, si evidenzia che l’imposta di soggiorno riscossa dall’esercente deve rientrare negli altri casi di cui al “Codice Natura N2.2 non soggette - altri casi”, trattandosi di somme di denaro che verranno successivamente riversate al Comune. Non è invece imputabile, come molti erroneamente ritengono, al “Codice Natura N1 - escluse ex art. 15”.

Questo perché l’articolo richiamato del Dpr 633/72 dispone relativamente a:

“3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.”

Trattandosi, come sopra spiegato, di importi che vengono versati successivamente al soggiorno in forma globale insieme ad altri importi relativi alla stessa imposta, dovuti da altri soggiornanti nel periodo di riferimento, non può rientrare nell’espressa previsione normativa.

Le sottili differenze comportano, come anticipato, diversi trattamenti ai fini dei redditi e dell’IVA.

Si tratta di differenziazioni sia di forma che di sostanza, ossia potenziali cause di sanzioni per errori di trattamento. Un rischio per il contribuente che si potrebbe notevolmente ridurre.

Più che della riduzione della pressione fiscale il contribuente ha necessità di chiarezza delle norme e semplificazione della prassi.

Riuscirà la riforma fiscale a raggiungere tali obiettivi?

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