Imposta di bollo trasporto funebre: si deve pagare 16 euro per ogni foglio

Tommaso Gavi - Imposte

Imposta di bollo trasporto funebre, la risposta all'interpello numero 603 del 17 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che si deve pagare 16 euro per ogni foglio dell'autorizzazione e istanza. Il sistema tributario è materia esclusivamente statale e non ammette deroghe di leggi regionali.

Imposta di bollo trasporto funebre: si deve pagare 16 euro per ogni foglio

Imposta di bollo trasporto funebre, deve essere corrisposta nella misura di 16 euro per ogni foglio dell’istanza o dell’autorizzazione.

Lo conferma la risposta all’interpello numero 603 del 17 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

La competenza sul sistema tributario è esclusivamente statale e non è permessa una delega da parte di una legge regionale.

Nel chiarimento l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento e richiama i precedenti documenti di prassi a riguardo.

Imposta di bollo trasporto funebre: si deve pagare 16 euro per ogni foglio

L’imposta di bollo sul trasporto funebre deve essere pagata per l’ammontare di 16 euro per ogni foglio delle istanze e delle autorizzazioni.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 603 del 17 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 603 del 17 dicembre 2020
Imposta di bollo sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre.

Lo spunto arriva, anche questa volta, da un caso concreto: un Comune chiede chiarimenti all’Amministrazione finanziaria su una legge regionale che prevedrebbe che il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.

L’istante se tale norma regionale può effettivamente derogare la normativa nazionale.

L’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dal Comune e richiama l’articolo 117 della Costituzione Italiana.

Tale articolo prevede che:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

Lo stesso articolo stabilisce le materie di esclusiva competenza statale, tra le quali rientra il sistema tributario e contabile dello Stato.

La competenza regionale è individuata in maniera residuale, di conseguenza una legge regionale non può prevedere una deroga rispetto a quanto previsto in materia di imposta di bollo.

L’imposta dovrà dunque essere corrisposta secondo quanto stabilito dalla norma che la regolamenta.

Imposta di bollo trasporto funebre: il quadro normativo di riferimento

Nel fornire i chiarimenti relativi all’oggetto del documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate richiama le norme di riferimento.

La prima è l’articolo 23 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sull’approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Tale norma prevede che l’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell’autorizzazione del Sindaco che deve essere poi consegnata al custode del cimitero.

Viene poi richiamato il d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, che disciplina l’imposta di bollo e prevede che siano soggetti a tale imposta gli atti, i documenti e i registri che sono riportati nella tariffa annessa.

L’articolo 3 della tariffa parte prima prevede che l’imposta di bollo è dovuta, nella misura di 16 euro per ogni foglio, per le:

“istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”

In tale previsione rientra il trasporto di salme.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già precedentemente affermato nella risoluzione n. 75/E del 3 giugno 2005.

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