Gruppo IVA, via libera al controllo nelle mani di una persona fisica

Gruppo IVA: una persona fisica, anche senza essere un soggetto passivo IVA, può detenerne il controllo. E il coordinamento tra gli organi decisionali, necessario perché si verifichi il vincolo organizzativo, può essere nelle sue mani. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Risposta con principi di diritto numero 9 del 27 luglio 2020.

Gruppo IVA, via libera al controllo nelle mani di una persona fisica

Gruppo IVA: anche una persona fisica, senza essere necessariamente un soggetto passivo IVA, può detenerne il controllo e avere nelle sue mani il coordinamento tra gli organi decisionali, necessario perché si verifichi il vincolo organizzativo.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Risposta con principio di diritto numero 9 del 27 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta con principi di diritto numero 9 del 27 luglio 2020
Gruppo IVA - Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del Gruppo IVA - Verifica del vincolo economico ed organizzativo.

Gruppo IVA, via libera al controllo nelle mani di una persona fisica

Come di consueto, dal particolare si arriva alle regole generali applicabili: i chiarimenti, infatti, sono frutto di un’analisi su una situazione concreta.

Sotto la lente di ingrandimento un gruppo IVA così composto:

  • società ALFA partecipata al 99,9% dal socio persona fisica;
  • lo stesso soggetto risulta socio totalitario della società BETA;
  • BETA, a sua volta, detiene il controllo al 100% di altre tre società residenti in Italia.

Nel principio di diritto numero 9 del 28 luglio 2020 si legge:

“Il Gruppo IVA X viene, pertanto, formato dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla persona fisica X, che, per quanto esclusa dal Gruppo, consente di delineare l’intero perimetro di consolidamento dello stesso, che ricomprende i due sottogruppi facenti capo, rispettivamente, ad ALFA e BETA”.

Il confine del rapporto di controllo rilevante per il Gruppo IVA è da rintracciarsi nella lettera b), del comma 1, dell’articolo 70-ter del Decreto IVA: per la sua costituzione si può considerare un vincolo finanziario tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia quando sono “controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni”.

Gruppo IVA, il controllo può essere nelle mani di una persona fisica?

Ed è proprio in questo passaggio la chiave dei chiarimenti contenuti nel documento redatto dall’Agenzia delle Entrate.

“Medesimo soggetto” è un’espressione generica, che per il controllo del gruppo IVA non fa riferimento alla necessità di essere soggetto passivo IVA o ad altre caratteristiche particolari della sua natura, e che quindi lascia spazio anche alle persone fisiche senza restrizioni.

Si tratta di un concetto chiarito già con la risposta all’interpello numero 194 del 2019:

“Non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA, possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario”.

Nel caso analizzato, vincolo economico e vincolo organizzativo nei confronti delle tre società controllate da Beta risultano integrati e la struttura economica e organizzativa del gruppo ruotano attorno a una persona fisica.

Nel testo si legge:

“Il coordinamento tra gli organi decisionali, che vale a realizzare il vincolo organizzativo, può concretizzarsi nell’interazione tra gli stessi mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che ne impongono la partecipazione al Gruppo IVA, tra cui la medesima persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del Gruppo IVA.

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