I nuovi bonus assunzione saranno operativi in tempi più brevi a scapito però di una riduzione della platea di possibili beneficiari
Il decreto lavoro ha riscritto i bonus per l’assunzione di giovani, donne e nella Zes Unica.
Gli esoneri contributivi si possono ottenere fino al 31 dicembre. Si dice quindi addio alla versione in vigore a inizio anno, quella prevista dal decreto Milleproroghe 2026 e addio alla scadenza del 30 aprile.
A cambiare, però, sono anche importi e requisiti. Il bonus torna ad essere erogato in misura piena ma scattano nuovi requisiti per la fruizione.
Nella memoria consegnata ieri alla Camera in occasione delle audizioni preparatorie alla conversione in legge del DL n. 62/2026, l’INPS ha espresso apprezzamento per gli interventi volti ad incentivare l’occupazione, ma se da un lato i nuovi esoneri contributivi si caratterizzano per una maggiore solidità sotto il profilo della compatibilità europea e per una significativa semplificazione procedurale dall’altro si riduce notevolmente la platea di lavoratori e lavoratrici potenzialmente interessati.
Giovani, donne e Zes: bonus assunzioni più veloci ma con meno beneficiari
I nuovi incentivi previsti dal decreto lavoro si collocano nel solco delle misure previste dal decreto Coesione e in vigore fino al 31 dicembre 2025 con l’obiettivo di prolungare gli incentivi all’occupazione a favore di giovani, donne e nella ZES.
Superate le disposizioni, mai attuate, previste dal Milleproroghe 2026, il nuovo impianto normativo si differenzia molto rispetto a quanto previsto in precedenza.
Il motivo di fondo sta nel complessivo riallineamento delle misure nel contesto del diritto dell’Unione europea. Gli incentivi previsti dal decreto Coesione, infatti, erano subordinati all’autorizzazione della Commissione europea, una condizione che ha influito nel grande ritardo nell’attuazione delle misure (come ricorderà chi l’anno scorso ha richiesto i bonus assunzione, il procedimento di autorizzazione della Commissione è diventato più vincolante: non sono più state concesse autorizzazioni retroattive e sono stati introdotti nuovi requisiti procedurali come la presentazione preventiva della domanda all’INPS).
Le nuove disposizioni, infatti, si differenziano sensibilmente per struttura, condizioni di accesso, intensità e platea dei destinatari, a partire dal nuovo requisito obbligatorio dell’incremento occupazionale netto, che consentono di far ricadere gli interventi nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) ed evitando quindi la necessità dell’autorizzazione UE.
Ebbene, come evidenziato dall’INPS nella memoria consegnata alla Camera, il cambio di impostazione comporta una semplificazione significativa della fase di attuazione. Così facendo, infatti, sono eliminati i tempi e gli elementi di incertezza legati alle procedure di autorizzazione, “assicurando una maggiore rapidità nell’operatività delle misure”.
Bonus per giovani, donne e Zes senza autorizzazione UE ma con platee ridotte
Se da un lato con la versione 2.0 dei bonus è arrivata la semplificazione delle procedure dall’altro si riducono le platee dei possibili interessati dalle agevolazioni.
Tra i requisiti comuni ai tre incentivi entra, infatti, la definizione di “lavoratore svantaggiato” prevista all’articolo 2 del citato Regolamento che comprende, tra gli altri, le persone prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, i disoccupati di lunga durata e ulteriori categorie caratterizzate da specifiche difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
“Già dalle valutazioni effettuate ai fini della quantificazione degli oneri finanziari si osserva come tali configurazioni determinino una platea più contenuta rispetto a quella potenzialmente interessata dalle misure del decreto n. 60/2024, segnando un restringimento dell’ambito di applicazione soggettivo degli incentivi.”
Non solo. Rispetto alla versione in vigore nel 2025, per alcuni incentivi da quest’anno viene meno la possibilità di fruire del bonus per le stabilizzazioni (le trasformazioni dei contratti da tempo determinato ad indeterminato), per le quali è previsto uno specifico esonero ma solo per i giovani under 35.
“Nel complesso”, spiega l’INPS, “i nuovi esoneri contributivi si caratterizzano per una maggiore solidità sotto il profilo della compatibilità europea e per una significativa semplificazione procedurale, ma presentano un disegno più selettivo rispetto alle formulazioni previgenti, con alcune ricadute in termini di impatto occupazionale atteso, controbilanciate dalla pronta applicabilità delle norme in questione”.
Rispetto all’anno scorso, e a quanto previsto dal Milleproroghe 2026, con il nuovo intervento si restringe di fatto la portata dei bonus per l’assunzione di giovani, donne e nelle aree del Mezzogiorno (con le aziende che dovranno impegnarsi per trovare candidati in possesso di tutti i requisiti previsti) per puntare invece alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure.
Di seguito una sintesi della nuova versione degli esoneri contributivi per giovani donne e Zes previsti dal decreto primo maggio.
| Bonus assunzione |
|---|
| Periodo agevolato | Importo | Tipologia di contratto | Durata | |
|---|---|---|---|---|
| Giovani | dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 | 500 euro mensili (650 euro per assunzioni nella Zes) | tempo indeterminato | 24 mesi (12 mesi per “lavoratori svantaggiati”)* |
| Donne | dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 | 650 euro mensili (800 euro per assunzioni nella Zes) | tempo indeterminato | 24 mesi (12 mesi per “lavoratrici svantaggiate”)** |
| Zes | dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 | 650 euro mensili | tempo indeterminato | 24 mesi |
| Bonus stabilizzazione giovani | dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 | 500 euro mensili | trasformazione di contratti da tempo determinato ad indeterminato stipulati tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi | 24 mesi |
* Categorie individuate alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione UE.
** Categorie individuate alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione UE.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Giovani, donne e Zes: bonus assunzioni più veloci ma con meno beneficiari