Fondo Nuove Competenze, scadenza al 30 giugno per accordo e domanda

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Fondo Nuove Competenze, scadenza al 30 giugno 2021 per la stipula dell'accordo collettivo e per la presentazione della domanda. 500 milioni di euro le risorse a disposizione. La novità è contenuta nel Decreto interministeriale registrato alla Corte di Conti il 12 febbraio 2021.

Fondo Nuove Competenze, scadenza al 30 giugno per accordo e domanda

Fondo Nuove Competenze, scadenza al 30 giugno 2021 per la stipula dell’accordo collettivo e per la presentazione della domanda ad ANPAL con l’obiettivo di concludere le procedure di rendicontazione entro la fine dell’anno.

La novità è contenuta nel Decreto interministeriale registrato alla Corte di Conti il 12 febbraio 2021 che modifica le precedenti disposizioni del 9 ottobre 2020 spostando in avanti il termine ultimo per gli accordi, fissato in prima battuta al 31 dicembre 2021.

500 milioni di euro sono le risorse a disposizione per garantire l’erogazione di contributi finalizzati a remunerare ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, per le ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze.

La misura è stata introdotta dall’articolo 88 del Decreto Rilancio e poi confermata con lo stanziamento di nuovi fondi dal Decreto Agosto per un totale di 730 milioni di euro.

Fondo Nuove Competenze, scadenza al 30 giugno 2021 per accordo e domanda

Aver stipulato un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario, entro il limite massimo delle 250 ore, “per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore” è un passaggio necessario per poter richiedere l’accesso al Fondo Nuove Competenze.

In altri termini, come illustrato nella notizia pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “l’orario di lavoro potrà essere rimodulato per consentire ai dipendenti la frequenza di corsi formativi i cui costi per le aziende, grazie all’intervento del Fondo, saranno a carico dello Stato”.

Il Decreto interministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dello scorso 9 ottobre non fissava una data di scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, ma stabiliva la data del 31 dicembre 2020 come termine ultimo per la stipula degli accordi.

Di fatto, quindi, restavano esclusi tutti coloro che non li avevano firmati entro la fine dello scorso anno. Attesa e prevedibile arriva la notizia di una nuova scadenza al 30 giugno 2021 valida sia per gli accordi collettivi che per la presentazione della stessa richiesta ad ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, a cui è affidata la gestione del Fondo Nuove Competenze.

Come si legge nel Decreto interministeriale registrato alla Corte di Conti il 12 febbraio 2021, il documento da allegare alla richiesta deve prevedere i seguenti punti:

  • progetti formativi;
  • numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • in caso di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

La nuova scadenza del 30 giugno 2021 viene stabilita con l’obiettivo di concludere anche le procedure di rendicontazione e di spesa entro la fine dell’anno in corso.

Fondo Nuove Competenze, gli elementi fondamentali del progetto da allegare alla domanda entro il 30 giugno 2021

Il nuovo Decreto Interministeriale interviene anche sull’articolo 5 del provvedimento attuativo originario che mette chiaro le caratteristiche del progetto per lo sviluppo delle competenze e dei soggetti che possono erogare la formazione.

Si specifica che a ogni domanda di accesso al contributo previsto dal Fondo Nuove Competenze deve essere allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze in cui si evidenziano gli aspetti che seguono:

  • obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
  • soggetti destinatari; soggetto erogatore;
  • oneri;
  • modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e relativa durata.

In linea con gli standard italiani e comunitari che riguardano l’innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve esplicitare anche i seguenti punti:

  • modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
  • modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento partendo dalla valutazione in ingresso e basandosi sulla progettazione per competenze;
  • trasparenza e attestazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi.

Infine, il testo passa a rassegna quali sono i soggetti che possono erogare la formazione che deve essere realizzata entro 90 giorni dall’approvazione della domanda:

  • enti accreditati a livello nazionale o regionale;
  • altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente sulla base di specifiche disposizioni possono svolgere attività di formazione, comprese:
    • università statali;
    • università non statali;
    • Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
    • Centri per l’istruzione per adulti - CPIA;
    • Istituti Tecnici Superiori;
    • centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in rete;
  • l’impresa stessa, ma solo se previsto dagli accordi collettivi stipulati.

Tutti i dettagli nel testo integrale del Decreto Interministeriale registrato alla Corte di Conti il 12 febbraio 2021.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto del 22 gennaio 2021
Decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 e registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2021.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network