Fondo Nuove Competenze, come compilare l’attestato a fine percorso formativo

Rosy D’Elia - Incentivi alle imprese

Fondo Nuove Competenze, come compilare l'attestato di fine percorso formativo? A fornire il format con il set di dati indispensabili è l'ANPAL, che sottolinea anche le differenze con il certificato. Con la nota del 5 marzo 2021, si aggiungono nuovi dettagli alle informazioni contenute nell'avviso pubblico da seguire per i progetti futuri e in corso.

Fondo Nuove Competenze, come compilare l'attestato a fine percorso formativo

Fondo Nuove Competenze, come funziona il rilascio dell’attestato a fine percorso formativo? E qual è la differenza con il certificato? A fornire tutte le informazioni e i dettagli sul punto è l’ANPAL a cui è affidata la gestione delle risorse.

Secondo la nuova tabella di marcia, è possibile presentare domanda entro la scadenza del 30 giugno 2021 ed entro la stessa data è necessario aver stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, fino a un massimo di 250 ore.

Il Fondo Nuove Competenze prevede l’erogazione di contributi per remunerare ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, per le ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze.

Con la nota del 5 marzo 2021, l’ANPAL integra l’Avviso pubblico FNC basato sul Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020 e aggiunge nuovi dettagli di cui tener conto. Tra le altre novità, integra le indicazioni sulle modalità di progettazione dei percorsi formativi e sull’attestazione finale delle competenze.

Fondo Nuove Competenze, come funziona il rilascio dell’attestato a fine percorso formativo

L’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, si sofferma sulla modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso.

Le attività devono essere progettate tenendo conto degli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio Nazionale facendo riferimento o alle qualificazioni ricomprese o ai descrittivi dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

In alternativa è anche possibile attenersi ai quadri di riferimento comunitari delle competenze, qualche esempio:

  • Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
  • Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp);
  • Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF).

Di particolare importanza sono i nuovi dettagli che l’ANPAL aggiunge sulla modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite alla fine dei percorsi formativi. Anche queste devono essere in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Le nuove indicazioni si applicano a tutti i progetti che rientrano nel Fondo Nuove Competenze, sia in caso di domande già presentate che di richieste non ancora inviate.

Nel testo della nota si legge:

“In considerazione dell’approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, con riguardo all’attestazione finale, si ritiene necessario operare una distinzione tra attestazioni e certificazioni (così come già previsto dall’avviso e richiamato nelle FAQ): entrambe le tipologie sono ritenute ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo e dovranno essere prodotte nella richiesta di saldo”.

ANPAL - Nota integrativa del 5 marzo 2021
NOTA INTEGRATIVA ALL’AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC pubblicato in data 04 novembre 2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461 del 04 novembre 2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del 17 febbraio 2021.

Fondo Nuove Competenze, come funziona il rilascio dell’attestato a fine percorso formativo

L’ANPAL specifica che per certificare le competenze acquisite a fine percorso formativo da parte dei lavoratori è possibile utilizzare sia il certificato che l’attestato.

L’allegato 6 alla nota del 5 marzo 2021, però, specifica:

“L’attestato deve essere rilasciato nel caso in cui non sia possibile rilasciare una certificazione ai sensi del Decreto 13/2013 e può essere oggetto di integrazioni (dati e informazioni aggiuntive rispetto al set minimo) o ad esso può essere allegato ulteriore attestato rilasciato dal soggetto formativo/Impresa se previsto”.

Bisogna tener conto del fatto che si tratta di due strumenti diversi:

  • i certificati hanno forza di valore di atto pubblico nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
  • gli attestati hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile spendibile come evidenza nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Nella prima definizione rientrano Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021, compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013.

Alla seconda categoria appartengono gli attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in linea con l’impianto logico e metodologico definito dallo stesso Decreto e dalle stesse Linee Guida e devono far riferimento agli standard professionali e formativi richiesti.

Sulla base delle nuove indicazioni fornite, l’ANPAL mette a disposizione dei datori di lavoro che beneficiano del Fondo Nuove Competenze anche una lista di elementi minimi che l’attestato deve possedere ai fini del riconoscimento del contributo FNC.

In estrema sintesi, le categorie di dati da riportare sono le seguenti:

  • denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze;
  • denominazione dell’attestato;
  • denominazione del Percorso di sviluppo delle competenze;
  • dati della persona a cui è rilasciata l’attestazione (compreso il codice fiscale);
  • informazioni relative al percorso (es. durata in ore, percentuale di formazione a distanza, ecc...);
  • modalità di valutazione finale degli apprendimenti (tipologie di prove, valutatore/i coinvolti)
  • informazioni relative agli apprendimenti conseguiti;
  • luogo, data e firma del legale rappresentante o delegato dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze.

Tutte le informazioni su come strutturare l’attestato perché sia in linea con le regole previste dal Fondo Nuove Competenze nell’allegato 6 della nota del 5 marzo 2021.

ANPAL - Allegato 6, Nota del 5 marzo 2021
SET MINIMO DELLE INFORMAZIONI CHE DEVE CONTENERE L’ATTESTATO FINALE DI MESSA IN TRASPARENZA
DELLE COMPETENZE.

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