Niente società di comodo per inettitudine dell’imprenditore

Emiliano Marvulli - Società di capitali

Ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l'inettitudine dell'imprenditore o il verificarsi di eventi sfortunati costituiscono circostanze idonee. A stabilirlo la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 23384/2021.

Niente società di comodo per inettitudine dell'imprenditore

Il verificarsi di eventi sfortunati o l’inettitudine produttiva dovuta a una mancanza di strategia imprenditoriale costituiscono circostanze idonee per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

Questo in sintesi il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23384 del 24 agosto 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 23384 del 24 agosto 2021
Niente società di comodo per inettitudine dell’imprenditore

Il fatto e la disciplina delle società di comodo - Il caso riguarda il ricorso proposto da una società avverso l’atto di diniego per la disapplicazione delle disposizioni normative in tema di società non operative.

Avverso l’atto de qua la società ha invocato la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo riportando una situazione oggettiva di impossibilità di percepire ricavi maggiori.

Il ricorso proposto dalla contribuente è stato respinto dalla CTP e la sentenza confermata dalla CTR.

A parere dei giudici d’appello la società ricorrente non era stata in grado di provare l’esistenza della dedotta oggettiva situazione di carattere straordinario che aveva reso impossibile il conseguimento di ricavi nella misura prevista dall’art. 30, I. 23 dicembre 1994, n. 724.

La società ha proposto ricorso in cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, I. n. 724 del 1994, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la disapplicazione della normativa dettata in tema di società di comodo presupponesse la dimostrazione della riconducibilità della non operatività della contribuente all’esistenza di un impedimento oggettivo e assoluto e non anche ad una legittima scelta economica dell’imprenditore.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza e accolto il ricorso proposto dalla società contribuente.

Il regime delle società “non operative” è disciplinato dall’articolo 30, della L. n. 724 del 1994, che prevede un regime di tassazione particolare per cui le società di capitali residenti e le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti si considerano “non operative” se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, con esclusione di quelli straordinari, è inferiore ai ricavi minimi presunti stabiliti dalla norma.

La ratio della norma, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è di disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi da quelli previsti dal legislatore per tale istituto.

Il co. 4-bis del cit. art. 30 stabilisce, inoltre, che in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e dei proventi nonché del reddito mimino presunto, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva previste, la società interessata può presentare istanza di interpello probatorio di cui all’art. 11, co. 1 lett. b) della L. 212/2000.

In tal modo l’istante può richiedere all’Amministrazione finanziaria un parere relativamente alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione della disciplina antielusiva in commento.

La decisione - Si premette che le percentuali per la determinazione dell’ammontare complessivo dei componenti positivi, in quanto parametri previsti espressamente dalla legge e legati ad un livello minimo presunto di redditività dei determinati cespiti patrimoniali, hanno piena valenza sia in sede di accertamento che di determinazione giudiziale.

Di conseguenza, il mancato superamento del test di operatività costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società sicché, trattandosi di presunzione legale relativa, è onere del contribuente di fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni impeditive oggettive.

In tema di cause di esclusione, il citato comma 4-bis è stato modificato dall’art. 35, comma 15, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 in modo che, ai fini della sottrazione dall’applicazione della disciplina antielusiva, è venuta meno la necessità che le oggettive situazioni scriminanti dovessero avere “carattere straordinario”.

Di conseguenza, deducono i giudici del Collegio di legittimità, la nozione di impossibilità cui fa riferimento la fattispecie in esame deve essere intesa non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato.

La nozione di impossibilità va, dunque, intesa in senso elastico, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta.

Nel caso di specie la CTR non ha dato corretta applicazione a tali principi quando ha ritenuto che “l’inettitudine produttiva dovuta a una mancanza di strategia imprenditoriale”, unitamente ad un “concentrarsi di eventi sfortunati” non potessero costituire circostanze valide per il superamento della presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività.

Al contrario, a parere dei giudici di cassazione, entrambe le cause individuate sono idonee a costituire oggettive situazioni, indipendenti dalla volontà del contribuente, che hanno reso impossibile il conseguimento di risultati positivi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network