Fattura elettronica, spesometro e medici di base: i chiarimenti dell’AdE

Fattura elettronica, spesometro e medici di base: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 54 del 13 febbraio 2019. Nessun c'è obbligo di fatturazione per i compensi percepiti dall'ASL e dai pazienti.

Fattura elettronica, spesometro e medici di base: i chiarimenti dell'AdE

Fattura elettronica, spesometro e medici di base: nessun obbligo di emissione del documento fiscale elettronico per le prestazioni nei confronti dell’ASL e dei pazienti. Il mondo della sanità è di nuovo al centro dei dubbi sulla fatturazione elettronica. Ma l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello numero 54 del 13 febbraio 2019, chiarisce le regole a cui devono attenersi i medici di famiglia.

Non emettere fatture elettroniche né per i compensi percepiti dall’ASL, né per quelli percepiti direttamente dai pazienti e comunicati al sistema Tessera Sanitaria è corretto?

Anche per i medici di base è venuto meno l’obbligo di invio dello spesometro?

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 54 del 13 febbraio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett .a), legge 27 luglio 2000, n.212 medici di base – modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione.

Fattura elettronica, spesometro e medici di base: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sono queste le due domande che un contribuente, medico di base, ha posto all’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni nella risposta all’interpello numero 54 del 13 febbraio 2019.

Innanzi tutto l’Agenzia mette in chiaro un punto: le disposizioni che dal 1° gennaio 2019, hanno introdotto l’obbligo della fattura elettronica non hanno modificato le previsioni della disciplina Iva in materia di certificazione delle operazioni tramite fattura o altri strumenti idonei, come scontrini, ricevute fiscali o altro.

Se l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, non sussiste neanche adesso, dopo l’introduzione della fattura elettronica.

E sottolinea che i medici di base, per le prestazioni medico sanitarie nei confronti di vari enti, non hanno l’obbligo di fatturare ma di provvedere al foglio di liquidazione dei corrispettivi, come previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974.

I medici di base non sono tenuti a emettere fatture elettroniche né per le prestazioni eseguite nei confronti dell’ASL né per quelle nei confronti dei pazienti e comunicati al Sistema tessera sanitaria.

Il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati saranno oggetto di invio al sistema Tessera Sanitaria è legislativamente previsto per il solo periodo d’imposta 2019.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea il divieto valido nel 2019. Nei mesi scorsi, infatti, i dati sanitari sono stati al centro di un’accesa discussione sul tema.

Dopo l’intervento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, previsto dal Decreto Fiscale, per gli operatori sanitari, con l’articolo 10 bis della legge di Bilancio, è diventato un divieto.

Nel 2019 in nessun caso è possibile l’emissione del documento in formato elettronico per i documenti che contengono dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria.

Fattura elettronica, medici di base e spesometro: ultima scadenza e proroga al 30 aprile

Sulla seconda domanda che il contribuente pone, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che con l’introduzione della fattura elettronica, lo spesometro viene abolito: anche i medici non sono tenuti a inviare i dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche se riferite al 2018.

Mentre ricorda che è da effettuare l’invio dei dati delle fatture emesse nel corso del 2018, e ricevute dal cessionario/committente nel 2019, pur quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al sistema Tessera Sanitaria.

L’Agenzia dell’Entrate, nella risposta all’interpello, ribadisce:

Si rammenta, in proposito, che l’invio ex articolo 21 del D.L. n. 78, in riferimento ai dati del terzo e quarto trimestre 2018, ovvero del secondo semestre 2018, può avvenire entro il 28 febbraio 2019 (si veda l’articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

Ma proprio sulla data del 28 febbraio è necessaria una precisazione. Per l’ultima scadenza dello spesometro, e la prima dell’esterometro, è prevista una proroga. Stando alle dichiarazioni del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Massimo Bitonci, il termine ultimo per l’invio dei dati dovrebbe slittare al 30 aprile 2019.

In questo momento delicato di passaggio, con tutte le novità e i dubbi che derivano dall’obbligo della fatturazione elettronica, imprese e professionisti hanno chiesto più tempo alle istituzioni per poter procedere con gli adempimenti.

Si attende il decreto che confermi in maniera ufficiale la notizia anticipata dall’onorevole Bitonci.

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