Fattura elettronica e certificazione dei corrispettivi anche per i biglietti online

Obblighi di fattura e certificazione dei corrispettivi anche per i biglietti online necessari per la partecipazione a eventi di spettacolo, sport e cultura. Non è applicabile l'esonero previsto per i servizi elettronici. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 26 del 16 dicembre 2019.

Fattura elettronica e certificazione dei corrispettivi anche per i biglietti online

Gli obblighi e gli adempimenti connessi a fattura e certificazione dei corrispettivi vigono anche per i biglietti online per la partecipazione a eventi di spettacolo, sport e cultura: nessun esonero è previsto perché il consumatore li acquista utilizzando servizi di intermediazione, diversi da quelli elettronici.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 26 del 16 dicembre 2019, che mette sotto la lente di ingrandimento il sistema di vendita dei biglietti online a consumatori privati tramite una piattaforma automatizzata.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 26 del 16 dicembre 2019
IVA - Servizio di prenotazione online di biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura - Servizi di stampa da remoto e di spedizione fisica dei biglietti acquistati online - Trattamento fiscale - Obblighi di fatturazione e di certificazione.

Obblighi di fattura e certificazione dei corrispettivi anche per i biglietti online

Il meccanismo prevede che gli organizzatori degli eventi di spettacolo, sport e cultura mettano a disposizione degli interessati il ticket di ingresso in modo che sia acquistabile via internet, tramite call center o tramite punti vendita autorizzati.

Gli obblighi connessi alla fattura e alla certificazione dei corrispettivi è strettamente legato alla natura del servizio messo a disposizione dei clienti. La disciplina IVA, infatti, prevede anche dei casi di esonero: uno di questi riguarda proprio i servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Il principio di diritto numero 26 del 16 dicembre 2019 si sofferma sull’importanza della qualificazione del sistema utilizzato dai consumatori.

E stabilisce che la vendita dei biglietti online può essere definito un “servizio di intermediazione, ai sensi dell’articolo 46 della Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA), trattandosi di una prestazione di servizi resa a persone che non sono soggetti passivi d’imposta da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto altrui”.

Ha, dunque, caratteristiche diverse rispetto ai “servizi prestati tramite mezzi elettronici” ovvero, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del regolamento Ue numero 282/2011, “forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

Non è quindi applicabile la stessa disciplina IVA prevista per i servizi elettronici, e in particolare l’esonero dagli obblighi di fatturazione e certificazione fiscale dei corrispettivi.

Fattura elettronica e memorizzazione dei corrispettivi, nessun esonero per i biglietti online

Il testo si sofferma anche sulle altre due formule solitamente previste per la vendita dei biglietti di spettacoli, eventi di sport o di musica:

  • acquisto online e possibilità di stampare da remoto il biglietto acquistato online;
  • acquisto online e spedizione del biglietto fisico a un indirizzo indicato.

Cambia la modalità con cui si ottiene il ticket per l’accesso alle manifestazioni, ma non la sostanza: c’è una società che fa da tramite, grazie a una piattaforma online, tra gli organizzatori e i privati acquirenti (B2C).

L’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, che anche per queste due tipologie di acquisto vigono gli obblighi di fatturazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi senza nessun esonero.

Si tratta, infatti, di due servizi che non differiscono da quello intermediario, ma risultano semplicemente accessori, essendo funzionali a far sì che il cliente ottenga effettivamente la disponibilità del biglietto acquistato.

Ne deriva che il trattamento IVA applicabile è lo stesso e gli obblighi da rispettare sono quelli canonici.

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