Farmacie: titolarità, trasferimenti e incompatibilità nel DdL Concorrenza 2017

Anna Maria D’Andrea - Farmacisti

Chi può aprire una farmacia e cosa è cambiato con il DdL Concorrenza 2017? Federfarma spiega le novità introdotte in materia di titolarità, trasferimenti tra farmacie e incompatibilità.

Farmacie: titolarità, trasferimenti e incompatibilità nel DdL Concorrenza 2017

Chi può aprire una farmacia? Se questa è una delle domande che si pongono molti, tra cui i tanti laureati in farmacia, è bene sapere che con l’entrata in vigore del DdL Concorrenza 2017 sono state introdotte importanti novità.

Le “farmacie aprono alle società di capitali”, questa è la frase che è stata pronunciata da molti esperti del settore farmaceutico, per sottolineare una delle innovazioni previste per il settore dalla legge n. 148/2017 sulla concorrenza.

Per cercare di capire chi può aprire una farmacia secondo il DdL Concorrenza, Federfarma ha diffuso una circolare con tutte le novità previste in materia di titolarità, trasferimenti e incompatibilità.

Vediamo di seguito cosa cambia e quali sono le regole introdotte a partire dal 2017.

Farmacie: titolarità, trasferimenti e incompatibilità nel DdL Concorrenza 2017

Anche per il mondo farmaceutico, così come previsto per le altre professioni, il DdL Concorrenza ha introdotto importanti novità, non esenti da critiche e punti poco chiari.

Federfarma, per cercare di chiarire alcuni degli aspetti più importanti introdotti dalla legge 148/2017 ha diramato una circolare che affronta tre specifici temi: chi può essere titolare di una farmacia, quali sono le cause di incompatibilità e come funziona il trasferimento della titolarità.

Proprio in materia di titolarità, il DdL Concorrenza ha introdotto, tra le importanti novità per il settore, l’autorizzazione a detenere farmacie private anche a società di persone aperte da soggetti non farmacisti, società di capitali e società cooperative a responsabilità individuale.

Una rivoluzione che può rappresentare un rischio come un’opportunità: le farmacie aperte a logiche economiche e commerciali rischiano di dimenticare che la mission principale di chi esercita tale professione è la tutela della salute pubblica.

Vediamo punto per punto i chiarimenti di Federfarma su titolarità delle farmacie, cause di incompatibilità e trasferimenti.

Chi può essere titolare di una farmacia privata?

A seguito delle novità previste dal DdL Concorrenza 2017 possono aprire una farmacia ed esserne titolari:

  • farmacisti iscritti all’albo e forniti di idoneità professionale;
  • società di persone formate anche da soggetti non farmacisti;
  • società di capitali con soci non farmacisti;
  • società cooperative a responsabilità limitata.

Il DdL Concorrenza stabilisce tuttavia che solo i farmacisti idonei e iscritti all’albo possono essere titolari di una o più farmacie in forma individuale. Su questo punto, tuttavia, Federfarma sottolinea alcuni dubbi:

Tale condizione – così come quella di gestore provvisorio – sembrerebbe incompatibile con la qualifica di socio in una società proprietaria di farmacie, in quanto la 124/2017 non ha abrogato esplicitamente l’articolo 112, comma 2, del Tuls («è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona»). Federfarma sta valutando un intervento che chiarisca la lettura da dare alla normativa, per prevenire eventuali disparità di trattamento tra titolari persone fisiche e società.

In merito alla possibilità di essere titolari di farmacie per le società di persone o capitali, la legge 148/2017 prevede specifiche regole e vincoli.

Titolarità di farmacie anche alle società: ecco le regole

In base alle novità previste dal DdL Concorrenza 2017, la direzione di una farmacia gestita da una società deve essere comunque affidata ad un farmacista.

Non è tuttavia più previsto che il direttore sia anche un socio della società titolare della farmacia privata.

Tra le norme inserite al fine di evitare che diventino proprietari di farmacie poche e grandi società, una delle regole previste dalla legge stabilisce che ogni società può detenere direttamente o indirettamente un numero di farmacie non superiore al 20% degli esercizi esistenti in una regione.

Uno specifico divieto è fatto, invece, alle società proprietarie di ambulatori e strutture medico-sanitarie, che non possono detenere farmacie o partecipare come soci in società titolari di farmacie private.

Incompatibilità per soci di società proprietarie di farmacie

Come chiarito da Federfarma, analizzando le novità previste dal DdL Concorrenza 2017 e la precedente normativa, una persona fisica socio di società proprietaria di farmacie non può:

  • esplicare attività nel settore della produzione del farmaco;
  • esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco;
  • esercitare la professione medica;
  • essere titolare individuale o gestore provvisorio di farmacia;
  • essere direttore o collaboratore di altra farmacia della quale non è socio;
  • essere parte di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

A sua volta, una società socia di un’altra società titolare di farmacie non può contemporaneamente:

  • esplicare attività nel settore della produzione del farmaco
  • esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco

Trasferimento titolarità farmacia: regole e novità 2017

Per quanto riguarda le regole sul trasferimento della titolarità della farmacia, restano in vigore le regole previste dalla legge 362/1991, in cui al comma 8 dell’articolo 7 è prevista la possibilità di trasferimento dopo tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.

La regola, che riguarda sia i farmacisti iscritti all’albo che le società non si applica, invece, al trasferimento di quote della società.

Per i trasferimenti tra persone fisiche, resta obbligatorio che il nuovo titolare sia un farmacista iscritto all’albo, idoneo all’esercizio della professione o con almeno due anni di pratica professionale certificata effettuata.

Restano inoltre in vigore le regole relative al trasferimento della titolarità della farmacia mortis causa: l’erede può, in sei mesi di tempo, conseguire i titoli necessari per intestarsi la farmacia, oppure trasferirla ad una società e rimanerne socio.

I lettori interessati ad approfondire possono liberamente consultare il testo del DdL Concorrenza 2017.

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