Evasione fiscale: in caso di pagamento del debito non si applica la confisca

Evasione fiscale: in caso di pagamento non è possibile disporre la confisca. Ritorna efficace solo al verificarsi del mancato pagamento del debito fiscale da parte del debitore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 24614 del 1° settembre 2020.

Evasione fiscale: in caso di pagamento del debito non si applica la confisca

In materia di reati penal-tributari, per la parte coperta dall’impegno da parte del contribuente di versare all’Erario parte del profitto o del prezzo del reato, la confisca può comunque essere adottata, nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, ritornando efficace solo al verificarsi del mancato pagamento del debito fiscale da parte del debitore.

Di conseguenza, qualora il pagamento sia avvenuto, non è possibile disporre la confisca. Così ha sancito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 24614 del 1° settembre 2020.

La sentenza – La controversia è sorta a fronte della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato l’imputato per il reato di dichiarazione fraudolenta, per gli anni 2013 e 2014, mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000.

Avverso tale sentenza il Procuratore generale della Corte d’appello ha presentato ricorso per cassazione, denunciando violazione in relazione alla mancata applicazione della confisca ai sensi dell’art. 12 bis del decreto.

A sua volta il difensore dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui ha rilevato l’infondatezza del motivo di ricorso, avendo il contribuente provveduto al pagamento del debito tributario, ottenendo l’applicazione della circostanza secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro.

Lo specifico motivo di doglianza è stato respinto dal Collegio di legittimità che non ha condiviso quanto affermato dal procuratore in merito alla mancata l’applicazione della confisca.

Dalla sentenza impugnata risultava che il ricorrente aveva estinto il debito tributario e l’accordo sulla pena prevedeva l’applicazione della circostanza attenuante prevista dal decreto del 2000.

Con specifico riferimento al rapporto tra l’istituto della confisca e l’accordo con l’erario, la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che in tema di reati tributari, la disposizione secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario, anche in presenza di sequestro, “deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito.

I giudici hanno precisato che, in caso di accordo rateale, la confisca semplicemente non diviene efficace con riguardo alla parte “coperta” da tale impegno, “salvo ad essere disposta, come recita il comma 2 dell’art. 12-bis cit., allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento promesso non si verifichi”.

Se ne deduce, pertanto, che l’integrale pagamento del debito tributario conduce alla non operatività della confisca, onde evitare la sostanziale duplicazione del pagamento medesimo. Da qui la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

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