Esterometro anche per le commissioni POS documentate con fattura dall’estero?

Esterometro anche per le commissioni POS documentate con fattura dall'estero? Non è necessario solo nel caso in cui, per adempiere agli obblighi di fatturazione previsti dal meccanismo di inversione contabile, si scelga il formato elettronico. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 91 dell'11 marzo 2020.

Esterometro anche per le commissioni POS documentate con fattura dall'estero?

Esterometro anche per le commissioni POS documentate con fatture dall’estero? Sempre necessario inserire i dati, l’unica eccezione è prevista nel caso in cui, nel meccanismo di inversione contabile, le operazioni siano documentate con fattura elettronica, e quindi le informazioni siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 91 dell’11 marzo 2020. Come di consueto, lo spunto per fare luce su questo quesito particolare arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 91 dell’11 marzo 2020
IVA -Commissioni pos addebitate da società britannica - esterometro.

Esterometro anche per le commissioni POS documentate con fattura dall’estero?

Protagonista è un soggetto che utilizza, per le transazioni elettroniche, un servizio fornito da una società che si trova a Londra. Le commissioni sono certificate tramite una fattura proveniente dal Regno Unito.

Nonostante le banche italiane non emettano fatture per le commissioni, il contribuente ritiene di poterle assimilare a quelle applicate in Italia. E si rivolge all’Agenzia delle Entrate con due quesiti:

  • qual è la natura delle commissioni richieste per l’erogazione del servizio?
  • le commissioni devono essere prese in considerazione per l’esterometro?

Nella risposta all’interpello numero 91 dell’11 marzo 2020 si fa luce sui due aspetti.

Sul primo punto, il documento stabilisce una sostanziale assimilazione di questa tassa alle fee pagate per i servizi di pagamento di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 112/2006/CE, ai sensi del quale sono esenti da IVA le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti”.

Mentre sul rapporto tra le commissioni POS e l’esterometro, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, come per tutte le altre operazioni, è possibile escluderle dall’adempimento comunicativo che riguarda la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, solo nel caso in cui le stesse operazioni siano già documentate tramite fattura elettronica.

Commissioni POS, esterometro e inversione contabile: escluse solo se le operazioni sono state documentate con fattura elettronica

A sostegno della sua posizione, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 14/E del 17 giugno 2019 che sottolinea due punti rilevanti anche per il caso in esame:

  • sono tenuti all’invio dell’esterometro tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio;
  • si tratta di un adempimento che non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La società che garantisce la possibilità di effettuare transazioni elettroniche con commissioni vantaggiose non si trova nel territorio dello Stato. Il servizio che fornisce, inoltre, ai fini IVA è territorialmente rilevante in Italia in quanto reso a un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato.

Spetta, quindi, al contribuente italiano adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione utilizzando il meccanismo di inversione contabile, reverse change.

Come avviene? “Integrando la fattura ricevuta da BETA LTD con il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n.1) del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento”, specifica la risposta all’interpello numero 91 dell’11 marzo 2020.

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