Concordato preventivo biennale 2025-2026, calcolo con obiettivo ISA 10 per tutti

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Concordato preventivo biennale 2025-2026, pronto il decreto MEF per il calcolo. Resta l'obiettivo ISA 10 per tutti, con un aumento graduale del reddito nei due anni

Concordato preventivo biennale 2025-2026, calcolo con obiettivo ISA 10 per tutti

Concordato preventivo biennale 2025-2025, pronto il decreto MEF con le regole di calcolo delle proposte da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento del Viceministro dell’Economia, datato 28 aprile, contiene la metodologia specifica che guiderà il calcolo dei redditi da parte del Fisco.

Si riprendono le regole e le procedure già adottate per la prima edizione del patto con il Fisco, comprese le circostanze eccezionali che consentiranno di fuoriuscire dal concordato.

Confermato l’obiettivo finale del patto biennale, ossia raggiungere la piena affidabilità fiscale e quindi il punteggio ISA pari a 10.

Concordato preventivo biennale 2025-2026, calcolo con obiettivo ISA 10 per tutti

Il DM del 28 aprile 2025 detta le regole del concordato preventivo biennale, stabilendo i criteri per il calcolo delle proposte da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La metodologia adottata è contenuta nelle note allegate al decreto e tiene conto di diversi elementi: l’andamento dei mercati e dei singoli settori economici, la redditività media settoriale e individuale desunta dagli ISA, nonché i vincoli posti dalla normativa sulla privacy.

I dati necessari per l’elaborazione delle proposte di concordato dovranno essere comunicati dai contribuenti in sede di applicazione degli ISA, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Le proposte saranno costruite a partire dai dati dichiarati dai contribuenti stessi, integrati con informazioni relative agli ISA anche riferite ad anni precedenti. Inoltre, le proiezioni macroeconomiche sul PIL verranno utilizzate per stimare l’evoluzione futura del reddito.

Si conferma la gradualità nel raggiungimento, nel corso dei due anni, del voto ISA pari a 10. L’articolo 7 prevede infatti che:

“Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1”.

Stessa gradualità anche sul fronte dell’IRAP.

CPB 2025-2026, il decreto MEF con la metodologia di calcolo
Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze datato 28 aprile 2025

Calcolo dei redditi concordati, i tre parametri utilizzati per elaborare le proposte

Il decreto chiarisce anche l’ambito temporale di riferimento: le proposte di concordato elaborate con questa metodologia saranno valide per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

Nello specifico, il concordato riguarderà tre grandezze economiche fondamentali:

  • il reddito da lavoro autonomo derivante da arti e professioni (ai fini delle imposte sui redditi);
  • il reddito d’impresa (ai fini delle imposte sui redditi);
  • il valore della produzione netta (ai fini dell’IRAP).

Concordato 2025-2026, cessazione in caso di circostanze eccezionali

Il decreto MEF conferma anche le circostanze eccezionali che consentiranno di fuoriuscire in anticipo dal patto con il Fisco.

Così come per il biennio 2024-2025, anche per gli anni d’imposta 2025-2026 gli effetti del concordato verranno meno in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, oltre il 50 per cento in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e altri eventi straordinari;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le regole per l’adeguamento della proposta di concordato, tenendo conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per una riduzione dei redditi e della produzione netta rispetto a quanto proposto.

Percentuale di riduzione concordatoCondizioni
10 per cento eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni
20 per cento Eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni
30 per cento Eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni

Gli eventi eccezionali dovranno verificarsi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

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