Esonero autonomi e professionisti 2021, salve con riserva le indennità di maternità e malattia

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Esonero autonomi e professionisti 2021: salve con riserva le indennità di malattia e di maternità/paternità, nonché di congedo parentale, per chi ha già presentato la domanda di accesso all'agevolazione prevista dall'ultima legge di Bilancio. Tutti i chiarimenti nel messaggio INPS n. 3216 del 24 settembre.

Esonero autonomi e professionisti 2021, salve con riserva le indennità di maternità e malattia

L’esonero per gli autonomi e i professionisti, riconosciuto dal 1° gennaio 2021, non incide sulla fruizione delle misure di sostegno al reddito, quali le indennità di maternità o di malattia, né sul congedo parentale.

Nel messaggio numero 3216 del 24 settembre, infatti, l’INPS precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti potranno comunque fare domanda per ricevere queste indennità pur non avendo versato tutti i contributi dovuti perché in attesa del riconoscimento dell’esonero.

In caso di esito positivo della richiesta, sulle prestazioni non si riscontra nessun ostacolo, in caso di esito negativo sarà necessario procedere con la restituzione.

In altre parole, l’assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile, o nel periodo precedente in caso di congedo parentale, non preclude la possibilità di presentare domanda e, in caso di via libera sull’esonero, il riconoscimento delle indennità, che potranno essere regolarmente liquidate dalle sedi territoriali dell’INPS.

Nella pratica, i lavoratori iscritti alle gestioni autonome e i professionisti iscritti alla Gestione Separata inclusi nel beneficio dovranno, al momento della richiesta del contributo a titolo di maternità/paternità o di congedo parentale o di malattia, dichiarare di aver inoltrato richiesta di esonero parziale dal pagamento dei contributi.

A tale fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021”.

Precisa infatti l’Istituto nel messaggio numero 3216.

Esonero autonomi e professionisti 2021, salve con riserva le indennità di maternità e malattia

L’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS a cui si riferisce il messaggio del 24 settembre, nonché per gli iscritti alle casse professionali, è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021, per tutto l’anno in corso.

Per gli iscritti alle gestioni INPS la procedura per le domande è infatti disponibile dal 25 agosto al 30 settembre 2021 e al momento le istanze sono al vaglio dell’INPS.

Tali domande, con riferimento al periodo coperto dall’esonero, gennaio 2021- dicembre 2021, potrebbero essere respinte perché prive dei requisiti contributivi necessari.

Si ricorda, infatti, che senza il regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le indennità corrispondenti non possono essere riconosciute alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi che le richiedono.

Ugualmente, per fruire delle stesse prestazioni e dell’indennità di malattia, i lavoratori iscritti alla Gestione devono aver versato, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72 per cento.

Pertanto, il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto dell’indennità con una nota che evidenzi la liquidazione con riserva, attese le ulteriori verifiche dei requisiti di legge da parte dell’INPS.

Le sedi territoriali dell’Istituto, dopo aver liquidato le indennità, monitoreranno gli esiti dei controlli sulle richieste di esonero parziale per poi, una volta terminata l’istruttoria, accreditarle in via definitiva.

Viceversa, in caso di esito negativo dell’istanza di esonero, la prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata risulterà corrisposta indebitamente e dovrà essere restituita.

Indennità di maternità e malattia: chiarimenti sul requisito contributivo

Per quanto riguarda i soli iscritti alla Gestione Separata, l’INPS precisa che le indennità di maternità e il congedo, raggiunto comunque il requisito contributivo nonostante la richiesta di esonero, vengono riconosciuto normalmente.

Se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di congedo parentale deve essere definita con le consuete modalità”.

Si legge, infatti, nel documento di prassi.

E, ancora, per le istanze di malattia e degenza ospedaliera l’Istituto evidenzia che l’importo dell’indennità è strettamente correlata al numero di mensilità di contribuzione accreditate. Ecco perché il controllo dei dati contributivi è essenziale per il calcolo della misura di sostegno al reddito da liquidare.

Anche in questo caso, nonostante sia stato maturato il requisito contributivo dei 12 mesi antecedenti, per capire qual è la somma da corrispondere al lavoratore sarà comunque necessario attendere la fine dell’istruttoria per la domanda di esonero.

Infine, l’INPS ricorda che anche per l’esonero contributivo previsto in favore delle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per gli agricoltori autonomi saranno fornite specifiche istruzioni operative per richiedere le prestazioni di maternità/paternità.

INPS - messaggio numero 3216 del 24 settembre 2021
Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

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