Il 31 marzo è la scadenza delle esenzioni dal ticket sanitario per reddito, data che incrocia il lancio del Fascicolo Sanitario Elettronico. I rinnovi per il 2026 si verificano online
Esenzione ticket sanitario per reddito in scadenza il 31 marzo, stessa data in cui è previsto l’avvio al pieno regime del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Dopo un lungo percorso, il FSE punta a digitalizzare il sistema sanitario, in linea con gli obiettivi dettati dal PNRR. Da un modello a “macchia di leopardo”, con standard differenziati su base regionale, si va verso un sistema con regole univoche, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto ad avere a disposizione online i propri documenti.
All’interno del Fascicolo sarà riportata la storia sanitaria di ciascun cittadino, compreso il diritto ad esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
E la data di lancio della terza e ultima fase di sviluppo del FSE corrisponde con il periodo in cui ai cittadini è richiesta la verifica (ed eventualmente l’invio della domanda) per gli esoneri dal ticket legati a requisiti reddituali.
Dal 1° aprile è previsto il rinnovo annuale, procedura automatizzata che lascia tuttavia salva la possibilità di presentare domanda in caso di difformità.
Esenzione ticket sanitario per reddito, dal 1° aprile scatta il rinnovo
Il ticket sanitario, applicato dai cittadini in caso di esami, visite mediche e acquisto di farmaci, non è dovuto da chi rispetta specifici requisiti reddituali, verificati annualmente, così come in caso di patologie o situazioni tutelate, come nel caso tipico della gravidanza.
Le esenzioni per reddito (E01 - E02 - E03 - E04) hanno validità dal 1° aprile al 31 marzo e vengono quindi rinnovate annualmente tenuto conto dell’aggiornamento della condizione del titolare.
Per poterne beneficiare è quindi necessario che, di anno in anno, vengano rispettati i seguenti requisiti:
- Esonero E01: riconosciuto a soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
- Esonero E02: riconosciuto a disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,65 euro in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
- Esonero E03: riconosciuto a soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
- Esonero E04: riconosciuto a soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.).
Come detto, la procedura di rinnovo è automatica.
Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale dell’11 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS devono rendere disponibili i dati reddituali e pensionistici al Sistema TS entro il 15 marzo di ogni anno.
Il Sistema TS, entro 15 giorni dalla ricezione dei dati, rende disponibili gli elenchi dei soggetti esenti ai medici prescrittori e alle ASL.
Il “passaggio di testimone” tra vecchio e nuovo anno fiscale avviene proprio a ridosso del 31 marzo.
Verifica delle esenzioni tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico
Il cittadino può verificare la propria situazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo una procedura che dal 2026 sarà estesa a tutti.
Accedendo alla piattaforma gestita dal servizio sanitario regionale, nella pagina contenente i propri dati personali sarà indicato il diritto alle esenzioni dal pagamento del ticket (per reddito o anche per patologie).
Il controllo delle informazioni disponibili online consentirà di avere conferma circa l’avvenuto rinnovo automatico con decorrenza dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027.
Per l’accesso al FSE sarà fondamentale il possesso delle credenziali di identità digitale: SPID, CIE o CNS sono le “chiavi” che aprono le porte della sanità online.
All’interno del portale sarà inoltre possibile consultare prescrizioni, referti, cartelle cliniche e tutti gli ulteriori documenti trasmessi da medici pubblici e privati.
Esenzione ticket sanitario, quando e come fare domanda
Come si è avuto modo di vedere, la procedura per il riconoscimento dell’esenzione è automatizzata, e si basa sullo scambio di dati tra PA ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Può però capitare che, pur avendone diritto, l’esonero dal ticket non venga inserito nel sistema. È il caso ad esempio dei contribuenti che nell’anno precedente non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto ad esempio esonerati.
In questo caso, il riconoscimento passa dall’invio di una specifica domanda.
Tramite la modulistica messa a disposizione dalla propria ASL, è necessario procedere con la presentazione di un’autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti economici di cui sopra.
L’ASL rilascerà quindi un certificato provvisorio nominativo, valido per l’anno solare in corso.
Parte successivamente l’iter di verifica sulla veridicità delle autocertificazioni, entro 6 mesi dalla disponibilità dei dati. In caso di esenzione non spettante, l’ASL richiederà al cittadino il recupero dei ticket non versati.
Il cittadino ha tra i 30 e i 120 giorni per pagare o presentare controdeduzioni. Può essere inibito l’accesso a nuove prestazioni specialistiche a carico del SSN.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione ticket per reddito, verifiche sul Fascicolo Sanitario Elettronico per i rinnovi dal 1° aprile