Come certificare i corrispettivi che derivano da attività di formazione a cui si applica l'esenzione IVA? Se non viene richiesta la fattura, i gestori dei corsi che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti previsto dal DPR numero 633 del 1972 possono procedere con una quietanza di pagamento. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 7 del 18 maggio 2021.
Esenzione IVA per la formazione: come certificare i corrispettivi? Quando non viene richiesta una fattura, i gestori dei corsi che hanno presentato domanda per essere esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, in linea con quanto stabilito dal DPR numero 633 del 1972, possono procedere annotandoli nel libro giornale e rilasciando una quietanza di pagamento.
A illustrare le operazioni da eseguire è l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 7 del 18 maggio 2021.
Esenzione IVA formazione: quietanza di pagamento se non viene richiesta la fattura
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla modalità di certificazione dei corrispettivi in caso di applicazione dell’esenzione IVA per la formazione arriva dall’analisi di un caso pratico.
Ad illustrarlo è un ente che rappresenta una serie di organismi che erogano corsi di istruzione e formazione, tra questi ci sono anche gestori di corsi che hanno le seguenti caratteristiche:
- si avvalgono dell’esenzione dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20, del DPR numero 633 del 1972;
- hanno optato per l’esonero dagli adempimenti IVA ai sensi dell’articolo 36-bis dello stesso decreto.
Per i soggetti che si trovano nelle condizioni descritte qual è la corretta modalità di registrazione dei corrispettivi riscossi per la frequenza dei corsi nel caso in cui non sia stata richiesta l’emissione della fattura alla data del pagamento? Si può optare per una quietanza di pagamento?
Questi i quesiti rivolti all’Amministrazione finanziaria che fornisce risposta con la consulenza giuridica numero 7 del 2021.
I gestori dei corsi che applicano l’esenzione IVA e hanno optato per l’esonero degli adempimenti nel caso in cui non sia richiesta la fattura possono procedere come segue una volta ricevuto il pagamento dai partecipanti:
- possono annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l’obbligo di tenere il registro IVA vendite);
- possono rilasciare una quietanza di pagamento come giustificativo del corrispettivo apponendo la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Esenzione IVA formazione, fattura o quietanza di pagamento: gli adempimenti
Dopo aver fornito le istruzioni richieste, l’Agenzia delle Entrate ricorda, però, che anche la categoria di enti formativi al centro delle indicazioni fornite ha l’obbligo di rispettare i seguenti adempimenti:
- rilasciare fattura elettronica, se il cliente lo richiede prima del pagamento del corrispettivo;
- registrare gli acquisti;
- osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni effettuate che invece risultano imponibili.
Sul primo punto, inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica:
“Si ricorda, infine, che le prestazioni didattiche, laddove ricorra l’obbligo di certificazione, devono essere documentate solo con fattura di cui all’articolo 21 o 21- bis, del decreto IVA - elettronica tramite SDI ex decreto legislativo n. 127 del 2015 - non essendo riconducibili tra le operazioni di cui al successivo articolo 22 del medesimo decreto, per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del citato d.lgs. n. 127”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della consulenza giuridica numero 7 del 18 maggio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione IVA formazione: quietanza di pagamento se non viene richiesta la fattura