Esenzione IVA enti sportivi dilettantistici: l’agevolazione nel decreto PA bis

Tommaso Gavi - IVA

La legge di conversione del decreto PA bis prevede l'esenzione IVA per gli enti sportivi dilettantistici, anche per le prestazioni con fine didattico e formativo. Rientrano nell'agevolazione quelle prestate a partire dal 17 agosto 2023, prima si deve fare riferimento all'articolo 10 del decreto IVA

Esenzione IVA enti sportivi dilettantistici: l'agevolazione nel decreto PA bis

Tra le misure approvate con la legge di conversione del decreto PA bis, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 agosto, c’è l’esenzione IVA per gli enti sportivi dilettantistici.

L’agevolazione prevede l’esclusione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva.

Sono comprese nell’esenzione, tra le prestazioni di servizi, anche quelle con fini didattici e formativi.

I beneficiari dell’agevolazione sono gli organismi senza fine di lucro, in cui sono inclusi anche gli enti sportivi dilettantistici.

Esenzione IVA enti sportivi dilettantistici: l’agevolazione nel decreto PA bis

La legge di conversione del decreto PA bis è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il testo della “Legge 10 agosto 2023, n. 112: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” contiene diverse misure e alcune novità fiscali.

Diversi sono gli interventi relativi al mondo dello sport. Tra questi l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi connessi alla pratica dello sport, stabilita dall’articolo 36-bis.

L’agevolazione relativa all’imposta sul valore aggiunto interessa diversi servizi, anche quelli didattici e formativi, resi nei confronti delle persone “che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.

Beneficiari dell’agevolazione sono gli organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici.

Nello specifico sono quindi interessati, dall’esclusione del pagamento dall’imposta sul valore aggiunto, i seguenti soggetti:

  • le associazioni sportive prive di personalità giuridica;
  • le associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;
  • le società di capitali e le cooperative;
  • gli enti del terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Possono inoltre beneficiare dell’agevolazione anche gli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, solo per le attività inerenti la pratica sportiva dilettantistica.

Quali prestazioni rientrano nell’esenzione IVA?

Le prestazioni dei servizi didattici e formativi, che rientrano nell’esenzione IVA, sono quelle effettuate a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto PA bis.

Il testo della legge 10 agosto 2023, n. 112, è entrato in vigore il 17 agosto 2023.

Le prestazioni effettuate prima di tale data si intendono comprese nell’applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del decreto IVA.

Tra le prestazioni indicate nell’articolo 10 come esenti dall’IVA rientrano, tra le altre:

  • la concessione e la negoziazione di crediti;
  • le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
  • alcune operazioni relative a valute estere;
  • specifiche operazioni relative ad azioni e obbligazioni;
  • le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti da aziende ed istituti di credito;
  • le operazioni relative all’esercizio di lotterie nazionali;
  • alcune operazioni relative a scommesse in merito a fare, corse e competizioni;
  • alcune locazioni e alcuni affitti relativi a cessioni di terreni di terreni e aziende agricole;
  • alcune cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato;
  • specifiche prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione;
  • le cessioni di oro, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
  • le cessioni in favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con esclusiva finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
  • le cessioni in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;
  • le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
  • le prestazioni di malati o feriti;
  • le prestazioni del servizio postale universale;
  • le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
  • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, nei limiti previsti dalla disposizione;
  • le prestazioni di orfanotrofi, asili e case di riposo;
  • le prestazioni relative alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
  • le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
  • le cessioni di organi e simili;
  • le prestazioni di servizi delle pompe funebri:
  • alcune prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
  • le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione;
  • le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima.

Le prestazioni di servizi didattici e formativi rese in un periodo precedente al 17 agosto 2023, quindi, potranno beneficiare dell’esenzione IVA in quanto rientranti nell’elenco dell’articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto IVA.

Il richiamo normativo fa riferimento alle:

“prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.

Oltre all’agevolazione indicata, nel decreto PA bis sono inserite anche altre misure relative di tipo fiscale. Tra queste:

  • le regole sulle plusvalenze per le società sportive dilettantistiche;
  • la proroga fino al prossimo 30 settembre del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rientrano in determinati limiti dimensionali;
  • la proroga a fine anno per le regole sull’imposizione fiscali sul reddito maturato dai lavoratori frontalieri che rientrano negli Accordi tra Italia e Svizzera.

Su quest’ultimo tema l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per fornire gli specifici chiarimenti del caso.

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