Smart working e frontalieri: le istruzioni delle Entrate sulla corretta tassazione

Tommaso Gavi - Imposte

Lo smart working e la condizione dei lavoratori frontalieri sono al centro dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 25 di oggi, 18 agosto 2023. Nel documento di prassi le novità normative per la corretta tassazione del lavoro da remoto e la nuova convenzione tra Italia e Svizzera

Smart working e frontalieri: le istruzioni delle Entrate sulla corretta tassazione

Smart working e lavoratori frontalieri sono al centro dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La corposa circolare numero 25 di oggi, 18 agosto 2023, contiene un riepilogo della normativa e della prassi sulla tassazione dei redditi legati al lavoro svolto da remoto o agile e di quelli prodotti dai lavoratori frontalieri.

Nel testo sono richiamati i concetti di residenza fiscale, di domicilio e di dimora abituale, elementi cardine per individuare la corretta tassazione da applicare.

La circolare richiama inoltre le convenzioni tra l’Italia e gli altri Stati esteri per la determinazione delle imposte applicabili. Tra queste vengono richiamate la nuova convenzione tra Italia e Svizzera e le relative novità.

Smart working e frontalieri: le istruzioni delle Entrate sulla corretta tassazione

Con la circolare numero 25 di oggi, 18 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare nel caso del lavoro in smart working o prestato da lavoratori frontalieri.

Il documento è articolato in due parti:

  • la prima, che fornisce chiarimenti sui profili fiscali del lavoro da remoto, lo smart working, con particolare riguardo al lavoro svolto dai lavoratori impatriati e dai docenti e ricercatori;
  • la seconda, che passa in rassegna la disciplina relativa ai lavoratori trasfrontalieri.

Nella prima parte viene per prima cosa richiamato il concetto di residenza, così come stabilito dall’articolo 2 del TUIR.

In linea generale sono considerati residenti in Italia i lavoratori che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno) si trovano alternativamente in una delle seguenti situazioni:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;
  • hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

Il domicilio è identificato come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e fa coincidere la dimora abituale con il luogo di residenza. In merito al domicilio devono essere tenuti in considerazione sia i rapporti personali che quelli economici del soggetto.

Nel caso della residenza, non è necessaria la continuità o la definitività della dimora abituale, anche lunghi periodi di assenza non escludono quindi la residenza in Italia.

Gli elementi sono necessari per individuare in linea generale le regole per la tassazione da applicare, tuttavia è poi necessario un riscontro fattuale, che analizzi caso per caso.

Ad ogni modo le regole per l’individuazione della residenza fiscale si devono applicare anche alle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile.

In linea generale l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:

“l’attività di lavoro dipendente è esercitata nel luogo ove il dipendente è fisicamente presente mentre svolge il lavoro a fronte del quale gli è corrisposto il reddito, per poi precisare che una persona fisica iscritta all’AIRE e rientrata in Italia unicamente a seguito dell’emergenza Covid-19 è considerata fiscalmente residente in Italia secondo le vigenti disposizioni interne, in quanto ha il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d’imposta.”

Inoltre, al fine di rafforzare l’attività di contrasto dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero.

La formale iscrizione all’AIRE o la prestazione di attività lavorativa svolta da remoto per un soggetto estero non sono elementi sufficienti ad escludere la residenza fiscale in Italia “qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i più volte citati criteri di individuazione della residenza fiscale nel nostro Paese.”

Lo svolgimento dell’attività da remoto, inoltre, non pregiudica la possibilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda il regime speciale per i lavoratori impatriati, stabilito dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, l’agevolazione spetta anche a quanti trasferiscono la propria residenza in Italia, continuando a lavorare in smart working come lavoratori dipendenti di un datore di lavoro estero.

Diverso è, invece, il caso del regime speciale per docenti e ricercatori, di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010. In questo caso la ratio legis è quella di agevolare tutti i residenti all’estero che per particolari conoscenze scientifiche possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia.

Se non svolge la propria attività di docenza o ricerca nel territorio dello Stato, il lavoratore non potrà beneficiare dell’agevolazione.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 25 del 18 agosto 2023
Profili fiscali del lavoro da remoto, smart working, e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri. Novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83.

Smart working e frontalieri: le istruzioni delle Entrate sulla corretta tassazione

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono richiamate le principali novità in tema di disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri.

Vengono quindi richiamate le regole da applicare per la determinazione della tassazione, così come le Convenzioni presenti tra l’Italia e alcuni degli Stati esteri.

In merito alla stessa definizione di lavoratore frontaliere e alle regole da applicare, novità sono state introdotte dalla legge 13 giugno 2023 numero 83.

Tra queste c’è l’innalzamento della franchigia da imposizione dall’IRPEF, prima fissata a 7.500 euro poi portata a 10.000 euro per effetto dell’articolo 4 della legge citata in precedenza.

Rientrano nella disciplina in questione i lavoratori dipendenti che:

  • sono residenti in Italia;
  • quotidianamente, si recano all’estero per svolgere la propria prestazione lavorativa, in zone di frontiera (quali ad esempio quelle in Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano), o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco).

Nel documento di prassi vengono quindi richiamate le Convenzioni tra l’Italia e gli stati citati, da applicare in caso di conflitto tra le regole delle rispettive normative fiscali.

Tra queste, novità sono state previste dal nuovo accordo stipulato tra Italia e Svizzera il 23 dicembre 2020. Tale accordo si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del precedente accordo del 1974.

Dal nuovo accordo è considerato lavoratore frontaliere il lavoratore che risiede nello Stato contraente che:

  • è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  • ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Sono considerate aree di frontiera:

  • per la Svizzera, i Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese;
  • per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.

Il ritorno al proprio domicilio può venir meno per un periodo fino a 45 giorni, con esclusione di giorni di ferie e malattia, senza far venir meno la condizione di lavoratore frontaliere.

Tra le novità principali del nuovo accordo c’è l’introduzione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza.

Inoltre, in base al nuovo accordo:

“i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria, contrattualmente previsti a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui essi svolgono la propria attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell’importo risultante da idonea documentazione.”

Fino al 31 dicembre 2023 è prevista una disciplina transitoria per i lavoratori frontalieri che già fruivano dello smart working allo scorso 31 marzo 2022. Tale disciplina prevede che i giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro fino al 40 per cento del tempo si considerano svolti in Svizzera.

I due Paesi hanno infine rafforzato i rapporti economici e potenziato le disposizioni per lo scambio di informazioni.

A seguito dell’accordo, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dall’elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato ai fini IRPEF.

La Svizzera è stata quindi eliminata dalla “black list” con effetto dal prossimo periodo di imposta, a partire dal 1° gennaio 2024.

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