Enti con personalità giuridica: modalità e conseguenze del passaggio al RUNTS

Cristina Cherubini - Associazioni

Una casistica peculiare che merita particolare attenzione in tema di iscrizione al RUNTS è quella riguardante gli enti con personalità giuridica, o comunque intenzionati ad ottenerla, per i quali il legislatore ha previsto delle specifiche procedure.

Enti con personalità giuridica: modalità e conseguenze del passaggio al RUNTS

Parlando di procedure di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS, non possiamo non trattare con l’adeguata accortezza che merita, la tematica relativa agli enti dotati di personalità giuridica o comunque intenzionati ad ottenerla.

Vi sono infatti diverse tipologie di situazioni che possono verificarsi, e le figure coinvolte sono molteplici, difatti sarà fondamentale in questa sede analizzare anche il ruolo ricoperto dal notaio e quali sono le possibilità riservate a tali enti.

Ripercorriamo insieme le scadenze che dovranno rispettare, le modalità da implementare per potersi iscrivere al RUNTS e soprattutto le conseguenze della sospensione della normativa di cui al D.P.R. 361/2000.

Personalità giuridica: le modalità di iscrizione e le tempistiche da rispettare

Le varie casistiche sono analizzate e normate all’interno del decreto ministeriale 106 del 15 settembre 2020 in particolare dall’art. 15 al 19.

Difatti possiamo suddividere i vari possibili scenari come segue:

  • iscrizione di enti già dotati di personalità giuridica;
  • costituzione e iscrizione di nuovi enti con acquisizione di personalità giuridica;
  • acquisizione di personalità giuridica di enti già iscritti;
  • iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda invece le tempistiche dovremo delineare la nostra linea temporale ideale partendo sempre dal giorno in cui sarà effettivamente operativo il RUNTS, a decorrere da tale data le associazioni e gli enti potranno presentare la domanda di iscrizione seguendo le procedure a loro imposte dal legislatore.

Iscrizione di enti già dotati di personalità giuridica

L’art. 17 del decreto ministeriale 106/2020 esamina la procedura che devono seguire le associazioni e le fondazioni dotate di personalità giuridica e quindi iscritte nei registri di cui al dpr 316/2000, esponendo i seguenti punti chiave:

  • le associazioni e le fondazioni dotate di personalità giuridica intenzionate a iscriversi al RUNTS devono inviare il verbale contenente la decisione di entrare a far parte del nuovo registro al notaio;
  • chiaramente le associazioni e fondazioni unitamente al verbale dovranno allegare lo statuto adeguato alla nuova normativa del codice del terzo settore;
  • il notaio dopo aver ricevuto il verbale deve verificare la sussistenza delle condizioni, in conformità all’articolo 22 del Codice e all’articolo 16 del decreto ministeriale 106/2020;
  • dopo aver effettuato tutte le verifiche sempre il notaio deve, entro venti giorni dal ricevimento, procedere con il deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente.

Un ruolo estremamente chiave è quindi svolto dal notaio, il quale dovrà effettivamente garantire la sussistenza di tutti i requisiti imposti dal nuovo codice del terzo settore per l’iscrizione delle associazioni e fondazioni già aventi personalità giuridica, e deve poi anche materialmente procedere con l’iscrizione al RUNTS.

Iscrizione al RUNTS degli enti di nuova costituzione con l’intervento del notaio

Vedremo adesso la casistica secondo la quale gli enti di nuova costituzione, intenzionati ad acquisire personalità giuridica, seguendo la normativa del codice del terzo settore, possono procedere all’iscrizione al RUNTS e al contemporaneo ottenimento della personalità giuridica.

I passaggi in questo caso saranno i seguenti:

  • Il notaio riceverà l’atto costitutivo già redatto dall’associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 4 del Codice, ovvero l’atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformità con il citato articolo 4;
  • dovrà poi verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione;
  • dovrà inoltre verificare la sussistenza del patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4, del Codice;
  • dopo aver svolto gli opportuni controlli, il notaio dovrà, entro venti giorni dal ricevimento di tale documentazione, procedere con il deposito presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente.

È evidente che anche in questo caso la figura del notaio è di fondamentale importanza, dobbiamo però capire come in questo caso si ottiene la personalità giuridica.

Fondamentale infatti è che “dall’istanza presentata e dalla documentazione allegata risulti l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all’articolo 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell’articolo 8, per quanto compatibile” così come specificato al comma 2 dell’art. 16 del D.M 106/2020.

Un adeguato dettaglio di tali informazioni è condizione preliminare al fine di poter ottenere la personalità giuridica.

Il notaio dovrà difatti indicare:

  • l’entità e composizione del patrimonio;
  • in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell’ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS;
  • in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro,il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato articolo 22, comma 4, del Codice.

L’ufficio competente del RUNTS dovrà fornire risposta entro 60 giorni, ed eventualmente disporre l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda, altrimenti potrà chiedere modifiche od integrazioni della domanda ricevuta al notaio.

La personalità giuridica si ottiene quindi con l’iscrizione al RUNTS, così come precisato al comma 5 dell’art. 16 del D.M. 106/2020 “l’iscrizione determina in capo all’ente l’acquisizione della personalità giuridica”.

Ottenimento personalità giuridica: altri casi

Vi sono altri casi in cui un’associazione o una fondazione possano richiedere l’ottenimento della personalità giuridica, ad esempio nel caso in cui si tratti di enti già iscritti nel RUNTS che ne siano privi, o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS.

Tali casistiche sono trattate nell’art. 18 del D.M 106/2020, ed i passaggi, comuni ad entrambe:

  • il notaio riceve il verbale del competente organo, contenente la decisione di un’associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un’associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l’iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto;
  • dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell’articolo 22, comma 4, dello stesso;
  • infine dovrà provvedere entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS.

Mentre nel caso in cui il notaio rogante, a seguito dei controlli effettuati non avesse ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge, egli dovrà comunicare ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo.

I fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, potranno richiedere all’Ufficio del RUNTS l’iscrizione, allegando la documentazione prescritta.

Fatta salva comunque la possibilità per l’ufficio del RUNTS, di poter richiedere entro 60 giorni una eventuale rettifica od integrazione della documentazione e dell’istanza.

Potrà inoltre entro tale termine comunicare i motivi ostativi all’iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In questo caso, se l’ufficio non emana il provvedimento di iscrizione, e l’associazione non ha fornito le integrazioni o rettifiche richieste si intende applicato il principio del silenzio-dissenso e quindi l’iscrizione si considera non accolta.

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