Contributo a fondo perduto ASD e SSD: quali sono i ricavi da considerare per il calcolo?

Cristina Cherubini - Associazioni

Contributo a fondo perduto per ASD e SSD: quali sono i ricavi da considerare per il calcolo? Solo quelli rilevanti ai fini IRES. Anche per la misura del DL Sostegni si conferma la linea adottata in precedenza. I chiarimenti forniti durante le interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera lo scorso 14 aprile 2021.

Contributo a fondo perduto ASD e SSD: quali sono i ricavi da considerare per il calcolo?

Contributo a fondo perduto per ASD e SSD: quali sono i ricavi da considerare per il calcolo? Solo quelli rilevanti ai fini IRES sia per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che per le Società Sportive Dilettantistiche. I chiarimenti sul tema sono arrivati durante le interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera lo scorso 14 aprile 2021.

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 41/2021 comprende infatti tra i potenziali beneficiari gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, limitatamente alle entrate da loro percepite, configurabili come commerciali.

Durante la VI commissione permanente delle finanze, l’Onorevole Luca Pastorino ha sollecitato tale tematica con particolare riferimento alle ASD e alle SSD.

Tale interrogazione è stata posta in modo da chiarire la posizione del legislatore in merito alle modalità di accesso al contributo a fondo perduto per gli enti non commerciali che sembrano esser stati formalmente compresi dalla norma, ma poi sostanzialmente esclusi nella pratica.

Contributo a fondo perduto ASD e SSD: quali sono i ricavi da considerare per il calcolo

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 41/2021 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, limitatamente ai ricavi da loro percepiti, definibili come commerciali.

Come abbiamo più volte specificato, anche in alcuni video approfondimento, questa postilla sembra quasi surreale, dato che gli enti non commerciali per natura esercitano in via prevalente se non in alcuni casi esclusiva attività definibile come istituzionale quindi non commerciale.

L’Onorevole ha voluto, quindi, ribadire il pensiero anche da noi sollevato con le precedenti previsioni agevolative contenute già nel Decreto Rilancio, quello celante una perplessità in merito alla reale volontà del legislatore di coinvolgere gli enti del terzo settore nella fruizione di tale beneficio.

La differenza fondamentale tra ASD e SSD che abbiamo già chiarito in un articolo dedicato risiede nel fatto che la prima è un ente non commerciale, per la quale il legislatore ammette l’esercizio in via prevalente di attività istituzionale e in via residuale, se presente, di attività commerciale, la seconda categoria quella della SSD vede invece un ente di tipo commerciale che esercita quindi attività configurabile come commerciale, anche se de-commercializzata ai fini tributari ai sensi dell’art. 90 comma 1 della legge 289/2002 ove il legislatore specifica che “le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

Tutto ciò premesso andiamo ad esporre il quesito posto dall’Onorevole.

La problematica posta in luce riguarda, infatti, la base di calcolo del contributo, “non vi è chiarezza interpretativa, in relazione alle Società sportive dilettantistiche e Associazioni sportive dilettantistiche, dei termini: “fatturato, corrispettivi, ricavi e attività commerciale””.

L’analisi posta dall’Onorevole pone l’accento sulla definizione di commercialità delle attività esercitate, chiarendo che, nel caso delle SSD sono da considerarsi ricavi i proventi derivanti da tutte le prestazioni di servizi, includendo presumibilmente quelle istituzionali, poiché, ancorché non perseguano fini di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale, “quindi tutta l’attività svolta potrebbe considerarsi come commerciale e il termine ricavi dovrebbe comprendere tutte le entrate”.

L’interrogazione vuole chiarire se la base di calcolo per poter capire se l’ente può rientrare nella platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto può essere considerata per le SSD in maniera globale, comprendente anche le entrate di tipo istituzionale.

Affermazione simile viene poi fatta per le ASD che per ovvie ragioni vantano per la maggior parte, se non esclusivamente, entrate di tipo istituzionale, in quanto per esse non sono fiscalmente rilevanti le quote associati, mentre i corrispettivi specifici (gli abbonamenti) sono commerciali ma vengono de-commercializzati se svolti a favore di soci/tesserati, dunque, precisa l’Onorevole “non è chiaro se queste entrate possano fare parte nel concetto di ricavi, in quanto non fatturate”.

Formulando in conclusione la seguente perplessità “con riferimento alle associazioni in regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991, che sono la quasi totalità, non è noto se, oltre a quelli commerciali che tuttavia vista la natura delle associazioni sono particolarmente esigui, i ricavi da attività istituzionali possano essere ricompresi nella voce ricavi”.

Contributo a fondo perduto ASD e SSD: da considerare solo i ricavi rilevanti ai fini IRES

La Commissione in risposta al quesito formulato dall’Onorevole ha voluto ripercorrere le precedenti misure agevolative previste con l’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e con l’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per poi arrivare alle misure del decreto-legge n. 41 del 2021 finalizzate a sostenere i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Prima di tutto si ribadisce che “tra i soggetti indicati al comma uno (beneficiari) rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali”.

Conseguentemente, anche gli enti non commerciali potranno ricevere il beneficio in questione limitatamente, però, alle sole attività commerciali eventualmente svolte, rimanendo esclusa l’attività istituzionale dagli stessi esercitata.

Tale aspetto era già stato affrontato e chiarito dalla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, ove al paragrafo 2.5 relativo ad una domanda formulata da una APS, l’Ade rispondeva come di seguito “al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 22/E del 21 luglio 2020
Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Si ritiene inoltre giusto specificare che tale criterio di determinazione dovrà essere applicato anche alle società sportive dilettantistiche le quali, pur essendo sempre qualificabili quali enti commerciali ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, possono fruire, ai fini IRES, della previsione di decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, fra l’altro, per le associazioni sportive dilettantistiche.

Inoltre non considerano computabili tra i ricavi rilevanti ai fini IRES i proventi, conseguiti da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, rientranti nella previsione agevolativa ai fini IRES di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999.

La soluzione prospettata esclude definitivamente la possibilità di comprendere nella base di calcolo per l’accesso al contributo a fondo perduto degli enti non commerciali, ed in particolare delle ASD e SSD, ricavi di natura istituzionale o comunque decommercializzati sulla base dell’applicazione dei regimi speciali previste per tali forme associative.

Commissione Finanze della Camera - Interrogazioni a risposta immediata del 14 aprile 2021
Il testo integrale delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera.

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