Gli autonomi delle zone alluvionate possono fare domanda per il contributo una tantum per la sospensione dell'attività. A differenza del rinvio delle scadenze fiscali non serve la lista dei nominativi: le istruzioni INPS
Gli autonomi che hanno subito danni per il ciclone Harry e gli altri eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni del Sud Italia possono ottenere un contributo fino a 3.000 euro.
La finestra per fare domanda è già aperta e si chiuderà il 20 giugno 2026. Con la nuova circolare pubblicata il 7 maggio, l’INPS fornisce ulteriori istruzioni operative per gli interessati.
A differenza di quanto previsto per un’altra delle misure a favore delle popolazione residente in tali zone previste dal decreto legge n. 25/2026, cioè la sospensione delle scadenze fiscali, non è necessaria la lista dei nominativi.
Chiunque rientri nei precisi requisiti indicati dall’INPS può fare domanda. Nella circolare n. 53 l’INPS fornisce la lista dei comuni interessati.
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Partite IVA: bonus fino a 3.000 euro a maglie larghe per Calabria, Sicilia e Sardegna
Il decreto legge n. 25/2026 ha introdotto una serie di misure volte a fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno colpito i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia.
Il provvedimento non ha disposto solo interventi in favore di dipendenti e imprese, con la possibilità di richiedere nuovi periodi di cassa integrazione, ma anche per i liberi professionisti che svolgono la loro attività nelle zone interessate e che sono stati costretti ad interrompere l’attività.
Dallo scorso 15 aprile, infatti, è possibile fare domanda per il contributo una tantum dal valore massimo di 3.000 euro. Nello specifico, le partite IVA possono ottenere 500 euro per ciascun periodo di sospensione di massimo 15 giorni, entro il limite complessivo di 3.000 euro.
Con il messaggio n. 1272/2026 l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per la presentazione delle domande. Nella nuova circolare n. 53, l’Istituto ha messo a disposizione tutte le indicazioni necessarie per poter procedere con la domanda e ottenere il contributo, a partire dall’elenco dei requisiti.
Bonus per le partite IVA, nessuna lista di beneficiari: chi può fare domanda?
Chi sono, allora, le partite IVA che possono fare domanda per il contributo una tantum fino a 3.000 euro?
Le categorie di lavoratori e lavoratrici interessate sono:
- i collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica;
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- i lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
Vediamoli in dettaglio.
Come chiarito dall’INPS, rientrano nella prima categoria i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione separata dell’INPS, all’INPGI o all’ENPAPI. Sono inclusi anche tutti i rapporti co.co.co. per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Dlgs n. 509/1994 e Dlgs n. 103/1996), o le gestioni dell’INPS (ad esempio, ex ENPALS).
Inoltre, l’indennità spetta anche ai dottorandi, agli assegnisti di ricerca, ai titolari di incarichi di ricerca e ai medici in formazione specialistica.
Nell’ambito della seconda categoria dell’elenco sopra riportato rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).
Infine, fanno parte della terza categoria i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (gestioni autonome) elencati di seguito:
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
- pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex ENPALS.
Possono fare domanda per l’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti e di coloni e mezzadri.
Tra i destinatari della misura rientrano, infine, i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
L’elenco dei comuni interessati
Questo il perimetro dei possibili beneficiari, i quali devono però rispettare specifiche condizioni per poter accedere al beneficio.
Questi, infatti, alla data del 18 gennaio 2026 devono risultare residenti o domiciliati oppure operare esclusivamente (o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dagli eventi meteorologici.
Nella circolare n. 53/2026, l’INPS fornisce l’elenco dei comuni interessati. Il documento è consultabile e scaricabile di seguito.
Chi fa domanda deve appartenere a una delle categorie elencate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026 e deve aver già avviato l’attività alla medesima data.
Come fare domanda entro il 20 giugno 2026
Chi intende fare domanda per l’indennità deve inviare l’apposita comunicazione all’INPS entro la scadenza fissata al 20 giugno 2026.
La domanda va inviata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione sul portale web dell’Istituto.
Il servizio è disponibile alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page al seguente percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.”
Una volta autenticati con SPID, CIE o CNS è necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
In alternativa è possibile rivolgersi ai patronati o al contact center.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della pratica e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento se necessario.
In fase di presentazione della domanda bisogna dichiarare il periodo o i periodi di sospensione dell’attività a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.
Si può presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione, una domanda che interessa due o più periodi di sospensione oppure un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.
I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.
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