“Dopo di Noi”: in arrivo i fondi per l’assistenza ai disabili

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

In arrivo i fondi per l’inclusione sociale dei disabili gravi privi del sostegno familiare. Stanziati oltre 72 milioni di euro per il supporto al domicilio e il co-housing. Come funziona e chi può riceverli

“Dopo di Noi”: in arrivo i fondi per l'assistenza ai disabili

In arrivo le nuove risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previsto dalla cosiddetta legge “Dopo di noi”.

Sono oltre 72 i milioni di euro assegnati e che saranno ripartiti tra le diverse regioni, per finanziare interventi e servizi di assistenza, in particolare volti a fornire supporto abitativo.

In seguito ai ritardi legati alla mancata intesa in conferenza unificata la delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso dicembre ha dato il via libera all’adozione del decreto, che il 19 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

“Dopo di Noi”: in arrivo i fondi per l’assistenza ai disabili

Dopo una lunga attesa arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della legge n. 112/2016 (la cosiddetta “Dopo di noi”).

Si tratta di oltre 72 milioni di euro che saranno destinati ad interventi e servizi volti a garantire l’assistenza alle persone con disabilità grave, così come definita all’articolo art. 3, comma 3 della legge 104, che non hanno alcun sostegno familiare.

A chi spettano i nuovi fondi?

A ricevere le risorse sono le diverse regioni italiane, che a loro volta le distribuiscono ai diversi ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, per l’effettiva realizzazione degli interventi.

L’80 per cento delle risorse stanziate, precisa il decreto, viene attribuito secondo i vecchi criteri (art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016), mentre il restante 20 per cento in ragione della quota di persone con disabilità grave di età compresa tra 18 e 64 anni che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate. Tale quota è stimata sulla base dei dati forniti dall’ISTAT e dall’INPS.

La ripartizione delle risorse vede al primo posto la Lombardia con oltre 12,6 milioni di euro. Seguono poi il Lazio, con 8,1 milioni, la Campania, con 6,6 milioni e la Sicilia con 6,1 milioni di euro.

Fanalini di coda Basilicata (665.114 euro), Molise (345.570 euro) e Valle d’Aosta (147.481 euro).

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Quali sono gli interventi finanziati dal fondo e chi può beneficiarne?

Come vengono utilizzati i 72 milioni di euro stanziati dal Fondo e assegnati alle regioni?

Le risorse vanno utilizzate per gli interventi e i servizi individuati all’art. 3 del citato decreto del 23 novembre 2016. Si tratta, nello specifico, di interventi volti a favorire l’accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine, anche attraverso il ricorso a soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare (abitazioni, gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare).

Dei 72 milioni stanziati, 15 sono destinati in particolare al rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilità grave:

  • senza entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti per via della condizione di disabilità;
  • i cui genitori, per via dell’età o della propria situazione di disabilità, non sono più in grado di continuare a garantire il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
  • inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi e dei servizi, le regioni definiscono e adottano la pianificazione nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e delle modalità di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione. Dovrà comunque essere previsto l’adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

La programmazione regionale deve contenere le seguenti informazioni, come previsto dall’allegato B al decreto:

  • il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione sociosanitaria;
  • le modalità di individuazione dei beneficiari;
  • la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
  • la programmazione delle risorse finanziarie;
  • le modalità di monitoraggio degli interventi.

Il Ministero del lavoro procede all’erogazione delle risorse attribuite a ciascuna regione una volta valutata, entro 30 giorni dalla finalizzazione di cui all’art. 4, comma 2 del citato decreto, la coerenza della programmazione con le finalità previste.

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