Ecotassa: stabilito il codice tributo, ma manca ancora il decreto attuativo

Rosy D’Elia - Tasse

Ecotassa: stabilito il codice tributo dall'Agenzia delle Entrate, ma manca ancora il decreto attuativo da parte del MEF. Nessun chiarimento per le targhe estere in questo periodo di transizione.

Ecotassa: stabilito il codice tributo, ma manca ancora il decreto attuativo

Ecotassa dal 1° marzo 2019: stabilito il codice tributo dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 31/E del 2019, ma manca ancora il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze con i dettagli per l’applicazione della norma.

Come segnala Maurizio Caprino nell’edizione de Il Sole 24 Ore di martedì 27 febbraio 2019, la legge di Bilancio che ha introdotto l’ecotassa non ha stabilito i termini per il pagamento e l’entrata in vigore dal 1° marzo potrebbe essere solo “virtuale”.

Per ora, inoltre, nessuna eccezione è prevista in questo periodo di transizione che interessa chi ha avviato, ma non ancora concluso, una pratica di nazionalizzazione di una targa estera.

I tempi di immatricolazione della targa estera in Italia sono nelle mani delle motorizzazioni e il protrarsi della procedura oltre il 1° marzo potrebbe portare molti automobilisti a dover pagare una tassa, non dovuta fino al 28 febbraio 2019.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 31/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. ECOTASSA).

Ecotassa: stabilito il codice tributo, ma manca ancora il decreto attuativo

Con la risoluzione numero 31/E del 26 febbraio 2019, anche se il MEF non ha ancora fornito indicazioni di dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha rispettato i tempi e ha già fornito le istruzioni per il pagamento della ecotassa, introdotta dal’articolo 1 della legge numero 145 del 30 dicembre 2018, con i commi dal 1042 al 1045.

Nel testo si legge:

A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Imposta (euro)
161-175 1.100
176-200 1.600
201-250 2.000
Superiore a 250 2.500

La legge di Bilancio poi specifica:

l’imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

Mentre non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.

L’acquirente o chi richiede l’immatricolazione del veicolo è tenuto a versare il tributo seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi - F24 ELIDE.

Come si legge nella risoluzione, il codice tributo da utilizzare è “3500” denominato “ECOTASSA - imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km - articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018”.

Nella compilazione del modello F24 ELIDE, il codice va indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione ERARIO ED ALTRO:
    • nel campo “tipo”, la lettera “A”;
    • nel campo “codice”, il codice tributo “3500”;
    • nel campo “elementi identificativi”, il numero di telaio del veicolo per il quale è effettuato il pagamento dell’imposta;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immatricolazione del veicolo in Italia,
    • espresso nel formato “AAAA”.

Ecotassa: il periodo di transizione per le targhe estere in attesa di chiarimenti

Nonostante tutti i dettagli forniti dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento, come segnala Maurizio Caprino su Il Sole 24 Ore del 27 febbraio 2019, l’entrata in vigore dell’ecotassa dal 1° marzo potrebbe non essere del tutto effettiva senza il decreto attuativo. Mancano, infatti, i termini per il pagamento, non indicati nella Legge di Bilancio.

E mancano le regole da applicare in questo periodo di transizione, che interessa chi ha avviato una procedura di nazionalizzazione delle targhe estere prima del 1° marzo e potrebbe trovarsi a dover pagare il tributo a causa dei tempi necessari alla motorizzazione per procedere all’immatricolazione in Italia.

Fino al 28 febbraio 2019, infatti, nessuna ecotassa è dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato. E cosa accade se l’operazione è stata richiesta prima del 28 febbraio e si conclude dopo il 1° marzo? Per ora nessuna eccezione è prevista dalla Legge, ma potrebbero arrivare i chiarimenti del MEF.

Chiarimenti attesi tanto più se si pensa che, con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza e Immigrazione, da dicembre sono aumentate le richieste a cui la motorizzazione deve far fronte: c’è, infatti, il divieto di circolare in Italia con un veicolo con targa estera, ad eccezione solo di quelli a noleggio o in leasing.

Con l’articolo 29 bis, il Decreto numero 113 del 2018 modifica come segue l’articolo 93 del codice della strada introducendo il comma 1 bis:

Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

Stando a quanto stabilito nella Legge di Bilancio e nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, nessuno di questi fattori è stato considerato per l’applicazione dell’ecotassa. Spetta, ora, al Ministero delle Economia e delle Finanze fornire maggiori dettagli nei due giorni che restano prima della sua entrata in vigore e, in ogni caso, prima possibile.

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