Ecobonus e sismabonus, da quando si può usare il credito ceduto

Redazione - Irpef

Ecobonus e sismabonus, nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito: ecco da quando è possibile l'utilizzo dell'importo da parte del cessionario.

Ecobonus e sismabonus, da quando si può usare il credito ceduto

Ecobonus e sismabonus, nuovi chiarimenti sulla cessione del credito nella risoluzione n. 84/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 dicembre 2018. Le novità riguardano il termine a partire dal quale è possibile l’utilizzo da parte del cessionario e le modalità operative da adottare.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in merito a quando è possibile usare il credito ceduto corrispondente alla detrazione fiscale dell’ecobonus e del sismabonus è necessaria la corretta esecuzione della comunicazione obbligatoria, adempimento necessario per rendere effettiva l’operazione di cessione.

Non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente, così come per rendere efficace la cessione ai fini fiscali non bisogna versare l’imposta di registro sull’atto redatto in forma scritta.

Sono questi i punti sui quali si sofferma l’Agenzia delle Entrate in merito alle regole previste per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per i lavori ammessi all’ecobonus (riqualificazione energetica degli edifici) nonché per quelli relativi al sismabonus (riduzione del rischio sismico).

Ecobonus e sismabonus, le regole per la cessione del credito

Con la risoluzione n. 84/E pubblicata il 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate esordisce facendo il punto sulle regole previste per la cessione del credito di ecobonus o sismabonus.

I soggetti che sostengono le spese possono optare per la cessione del credito ai fornitori in luogo della detrazione prevista nei confronti di fornitori o altri soggetti privati che, a loro volta, possono optare per una successiva cessione.

La cessione diventa effettiva una volta effettuate le comunicazioni obbligatorie e, in ogni caso, può essere usato dal 10 marzo dell’anno d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

Le regole e le istruzioni in merito a quando è possibile l’uso del credito ceduto sono state fornite con due distinti provvedimenti, dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017.

Per quanto riguarda la cessione della detrazione per lavori in parti comuni del condominio, è prevista la possibilità per ciascun soggetto di cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

L’amministratore del condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

L’amministratore consegna, inoltre, al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Dopo aver eseguito la seguente procedura, il credito ceduto diventerà disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo dell’anno d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, sempre che il condominio cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il mancato invio da parte dell’amministratore di condominio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate rende inefficace la cessione del credito.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Credito ceduto utilizzabile previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La possibilità di utilizzo del credito ceduto prevede il rispetto di una procedura specifica per il cessionario.

A partire dalla data in cui il credito diventa disponibile, ovvero il 10 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, il beneficiario del credito potrà utilizzarlo in compensazione o cederlo nuovamente in tutto o in parte dopo previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per l’uso del credito, quindi, non è indispensabile che il condomino cedente abbia presentato dichiarazione dei redditi, ma è altresì necessario rispettare le regole di comunicazione previste sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che tra condomino e amministratore di condominio.

Cessione credito ecobonus e sismabonus in forma libera

Ancora, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come non sia rilevante la forma utilizzata per la cessione del credito del sismabonus e dell’ecobonus, in quanto la normativa non prevede regole particolari da seguire. L’unico aspetto fondamentale per l’efficacia della cessione è che l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effetti l’apposita comunicazione telematica.

Pertanto, anche qualora l’atto di cessione venga redatto in forma scritta, non è necessario il versamento dell’imposta di registro, e trova applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione.

Si tratta dell’esonero dall’obbligo di registrazione previsto per tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente “l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte(…)” .

Inoltre l’Agenzia delle Entrate specifica che l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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