Ecobonus anche sugli immobili in affitto: nuovo scontro tra Cassazione ed Entrate

Ecobonus, via libera alla detrazione anche sui lavori di riqualificazione energetica sugli immobili di società concessi in locazione. La Cassazione, con la sentenza n. 29162 del 12 novembre 2019, smentisce ancora una volta la linea dura dell'Agenzia delle Entrate sugli affitti.

Ecobonus anche sugli immobili in affitto: nuovo scontro tra Cassazione ed Entrate

Nessun vincolo all’ecobonus per gli immobili merce: anche su quelli in affitto spetta la detrazione riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica.

La Corte di Cassazione smentisce ancora una volta la linea dura dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni riconosciute alle società che concedono gli immobili in locazione.

Se per le Entrate tale condizione non consente di accedere ai bonus fiscali riconosciuti, per la Cassazione si tratta di una limitazione non fondata su alcuna prescrizione legislativa e, in quanto tale, illegittima.

Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, ferma nella propria richiesta di recupero delle detrazioni fiscali riconosciute ad imprese e società per lavori effettuati su immobili merce, ovvero concessi in locazione a terzi.

E, d’altro canto, non è la prima volta che la Cassazione rigetta la pretesa del Fisco. L’Agenzia delle Entrate però non demorde, anche se alla luce dei fatti, sarebbe opportuna una rivisitazione delle proprie regole ferree, ma ormai notoriamente illegittime.

Se questa richiama alle proprie circolari e risoluzione in merito all’ecobonus, per avvallare le azioni di recupero delle detrazioni fruite dalla società, la Cassazione ricorda come queste esprimano soltanto “un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente” e che, sul piano giuridico, “non vincolano né il destinatario, né a maggior ragione il giudice”, ad adeguarvisi.

Corte di Cassazione - sentenza n. 29162 del 12 novembre 2019
Ecobonus anche alle società che effettuano lavori di riqualificazione su immobili in locazione

Ecobonus anche sugli immobili in affitto: nuovo scontro tra Cassazione ed Entrate per le detrazioni alle società

Oggetto della discordia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate è la fruizione delle detrazioni Ires previste per i lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) sulle spese sostenute per la sostituzione di infissi su immobili merce, concessi in locazione a terzi.

L’Agenzia delle Entrate, basandosi sulle proprie circolari interpretative della normativa di riferimento (art. 1, co. 344,1. n. 296/2006), esclude la possibilità di beneficiare dell’ecobonus per le opere effettuate su immobili concessi in affitto da società.

Per la controparte, che si è vista recapitare una cartella di pagamento a seguito di un controllo formale ex articolo 36-ter, la pretesa del Fisco non è legittimata dalla legge, che non prevede alcuna differenziazione tra le tipologie di immobili, che siano beni merce o beni strumentali all’impresa.

Per l’ennesima volta, la Corte di Cassazione si schiera a favore dell’interpretazione della società, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR, che aveva accolto le ragioni del contribuente.

Ecobonus anche per gli i beni merce: nessun limite alle detrazioni per gli immobili di società in affitto

Le motivazioni che spiegano il perché del rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate sono chiare e ferme. La sentenza della Corte di Cassazione n. 29162 del 12 novembre 2019 specifica che, a differenza di quanto ritenuto e riportato nelle circolare interpretative delle Entrate, non vi è alcuna differenza tra beni merce e beni strumentali ai fini delle detrazioni previste dall’ecobonus.

L’Agenzia delle Entrate sostiene sa sempre che:

“la normativa fiscale agevolata in materia di riqualificazione energetica fu introdotta ad esclusivo vantaggio di coloro che si erano assunti il peso economico del miglioramento energetico degli immobili. In conseguenza la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d’impresa poteva spettare solo per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.”

Sulla base di tale lettura, avallata dalla risoluzione 340/E/2008, non potevano considerarsi detraibili nella misura del 55% le spese per la riqualificazione energetica di immobili concessi in affitto a terzi, considerando - secondo l’Agenzia delle Entrate - che l’onere dei lavori è posto sostanzialmente a carico dei conduttori.

Come già anticipato in apertura, la Corte di Cassazione si è più volte posta dal lato opposto della barricata, sostenendo illegittime le pretese del Fisco, e la richiesta di recupero, mediante iscrizione a ruolo, delle detrazioni fiscali fruite dalle società per gli immobili in locazione.

Nella sentenza del 12 novembre 2019 la Cassazione ricorda poi come circolari e risoluzioni non siano vincolanti, sia per il contribuente che, a maggior ragione, per i giudici chiamati a risolvere le innumerevoli controversie tra cittadini ed Amministrazione Finanziaria.

Detrazioni per tutti gli immobili, anche per le società

Nella sentenza sopra richiamata, la Cassazione richiama alla normativa di riferimento e, considerando che non vi è alcun limite esplicito sui bonus fiscali per i lavori su beni merce, conclude che:

“la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari ("soggetti ammessi alla detrazione"), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l’intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all’utilizzatore anziché alla società concedente.”

Un principio che è in netto contrasto con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che, dal canto suo, sostiene da sempre che la detrazione spetti esclusivamente per i fabbricati strumentali, la cui unica destinazione è quella di essere impiegati per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Per la Cassazione, l’"interpretazione sistematica" del beneficio fiscale del quale parla l’Agenzia delle Entrate è restrittivo rispetto all’interpretazione letterale.

Pertanto, oltre al rigetto del ricorso, la Corte di Cassazione ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore della società pari a 1.500,00 euro per competenze, 200,00 euro per esborsi, oltre che a spese forfettarie pari al 15% e accessori.

La domanda che ci si pone, ora, è: dopo l’ennesima “sconfitta”, l’Agenzia delle Entrate muterà la propria interpretazione o, quantomeno, smetterà di appellarsi alla Cassazione, sprecando risorse pubbliche?

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