Ecobonus anche per le società: ma le Entrate non sempre sono d’accordo

Rosy D’Elia - Irpef

Ecobonus anche per le società: la giurisprudenza non ha dubbi, ma l'Agenzia delle Entrate non sempre è d'accordo. L'elemento di discrimine è la natura dei beni su cui si interviene e per cui si richiede l'agevolazione. Posizioni e argomentazioni favorevoli e contrarie.

Ecobonus anche per le società: ma le Entrate non sempre sono d'accordo

Ecobonus anche per le società: la giurisprudenza non ha dubbi sul fatto che anche le imprese possano beneficiare della detrazione dall’imposta, ma l’Agenzia delle Entrate non sempre è d’accordo. L’elemento di discrimine è la natura dei beni su cui si interviene e per cui si richiede l’agevolazione. Posizioni e argomentazioni favorevoli e contrarie.

Corte di Cassazione e Fisco, anche con le ultime posizioni sul tema, si sono arroccate su due fronti opposti: al centro ci sono le aziende, in particolare le società immobiliari, che restano in un limbo di incertezze sulla possibilità di beneficiare dello sconto Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica.

Ecobonus anche per le società, Corte di Cassazione e Agenzia delle Entrate su fronti opposti

Nel percorso verso l’ecobonus, le società vanno incontro all’accesso libero della giurisprudenza, confermato anche dalle ultime sentenze della Corte di Cassazione del 23 luglio, numero 19815 e 19816 del 2019, e agli ostacoli che pone l’Agenzia delle Entrate escludendo dallo sconto Irpef i beni che non sono di natura strumentale.

Emblematica è la risposta all’interpello numero 313 del 24 luglio, che ribadisce il concetto e arriva a 24 ore da due sentenze che sottolineano con forza una linea giurisprudenziale molto chiara.

Le posizioni opposte hanno un punto di partenza comune: l’articolo 2 del Decreto Interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, che riporta i soggetti ammessi a beneficiare dell’ecobonus. Al comma 1, lettera b si legge che la detrazione spetta:

“ai soggetti titolari di reddito di impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art.1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”.

E poi ancora, il punto 2 specifica:

“Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società cedente”.

Le società possono accedere alla detrazione fiscale senza vincoli particolari. Non c’è nessuna ambiguità secondo la Corte di Cassazione, che nella sentenza numero 19815 del 23 luglio scrive:

“In relazione al bonus fiscale, la ratio legis, che traspare con chiarezza dal testo normativo, il cui contenuto precettivo appare privo di zone d’ombra, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa”, titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.

Ecobonus per le società solo su beni strumentali: la posizione dell’Agenzia delle Entrate su fronti opposti

A porre le limitazioni ci pensa l’Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione numero 340/E del 2008 così come in tutte le altre occasioni in cui si è pronunciata sul tema, alle società ha posto una condizione per poter beneficiare dell’ecobonus: l’intervento di riqualificazione energetica deve avere come conseguenza un’effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Nel testo della risoluzione si legge:

“Occorre rilevare che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che, per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi”.

Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate, quando si parla di ecobonus per le società è necessario fare una distinzione tra le tipologie di immobili su cui viene effettuato l’intervento di riqualificazione energetica:

  • per i beni strumentali, utilizzati nell’ambito dell’attività imprenditoriali, è possibile beneficiare della detrazione;
  • per i beni non strumentali, ovvero gli immobili che non vengono utilizzati direttamente dalla società e ad esempio vengono dati in affitto a terzi, non è possibile accedere al bonus;
  • così come per i beni merce, venduti nell’ambito della propria attività, non c’è alcuna possibilità di ottenere agevolazioni.

Se Agenzia delle Entrate e giurisprudenza sulla prima tipologia di immobili si incontrano su una linea comune e sulla seconda divergono totalmente, sulla terza la Corte di Cassazione ancora non si è pronunciata, ma sicuramente la sua posizione è lontana da quella del Fisco.

Con la sentenza numero 19185 del 2019, spazza via ogni dubbio sulla possibilità per le società di accedere all’ecobonus e demolisce le posizioni dell’Agenzia delle Entrate con queste parole:

Il flebile criterio di “interpretazione sistematica” del beneficio fiscale al quale genericamente allude l’Amministrazione finanziaria nell’esaminata risoluzione non può che essere recessivo rispetto al prioritario canone dell’interpretazione letterale, eventualmente integrato (secondo quanto sopra specificato) da quello dell’intenzione del legislatore.

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