Ecobonus condomini, cessione del credito anche per i residenti all’estero

Ecobonus, detrazione per lavori nei condomini: anche il contribuente residente all'estero può effettuare la cessione del credito riconosciuto. Specifici chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello n. 25 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 5 febbraio 2020.

Ecobonus condomini, cessione del credito anche per i residenti all'estero

Ecobonus condomini, cessione del credito anche per soggetti residenti all’estero, possessori di immobili in Italia oggetto di lavori di riqualificazione energetica.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 25 del 5 febbraio 2020 fornisce ancora chiarimenti su una delle detrazioni fiscali dal maggiore appeal per i contribuenti.

A chiedere chiarimenti è un residente negli Stati Uniti, iscritto all’AIRE, proprietario di immobili in Italia assoggettati in IMU e sui quali saranno effettuati lavori di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus.

La fruizione delle detrazioni fiscali riconosciute dall’ecobonus per i lavori in condominio azzererà il reddito fondiario relativo all’abitazione posseduta in Italia e, alla luce di ciò, chiede se rientri nella no tax area, se è riconosciuta la possibilità di richiedere le detrazioni fiscali e se può cedere il credito ai fornitori.

L’Agenzia delle Entrate risponde in maniera affermativa alla possibilità di cedere l’importo della detrazione, pur specificando che il contribuente istante non rientra nella no tax area.

Ecobonus condomini, cessione del credito anche per i residenti all’estero

Con la risposta n. 25 del 5 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sul tema della cessione del credito dell’ecobonus per i lavori effettuati nei condomini.

Per i lavori di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali relativi all’involucro degli edifici, con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, i condomini possono optare per la cessione del credito.

Il credito corrispondente alla detrazione, pari al 70 o al 75 per cento della spesa sostenuta, può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, ad eccezione di istituti di crediti ed intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Soltanto gli incapienti possono cedere il credito riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari, a patto di rientrare nella no tax area nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

È per tale ragione che l’Agenzia delle Entrate esclude che l’istante rientri nella definizione dei contribuenti incapienti ai fini Irpef, specificando tuttavia che la cessione del credito può essere effettuata anche da soggetti non residenti titolari di qualsiasi tipologia di reddito, in quanto gli stessi sono ammessi tra i beneficiari dell’ecobonus senza alcun vincolo specifico.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 25 del 5 febbraio 2020
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici (cd. eco-bonus) - Cessione del credito soggetti non residenti (art. 14 del DL n. 63 del 2013).

Ecobonus, cessione del credito a maglie larghe

La risposta fornita all’interpello n. 25 è un’utile occasione per riepilogare nei confronti di quali soggetti può essere operata la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

A partire dal 1° gennaio 2017 anche i soggetti in no tax area possono cedere il credito dell’ecobonus ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per contribuenti in no tax area si intendono coloro che percepiscono redditi esenti Irpef o perché inferiori alla soglia minima, pari ad 8.174 euro, oppure perché l’imposta lorda è totalmente assorbita dalle detrazioni.

Esclusivamente i contribuenti esenti Irpef possono effettuare la cessione del credito corrispondente all’ecobonus anche in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari.

Cessione credito ecobonus, ecco verso quali soggetti

In chiusura, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi dei soggetti nei confronti dei quali è possibile effettuare la cessione del credito.

Come disposto dalla circolare n. 11/E del 2018,

“per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.”

Ad esempio quindi il credito potrà essere ceduto, nel caso di lavori in condominio, nei confronti di altri soggetti beneficiari delle detrazioni per gli stessi lavori rientranti nell’ecobonus, oppure, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.

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