Durc fiscale, nella soglia del 10% anche split payment e reverse charge

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Durc fiscale, nel calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono considerare anche i versamenti relativi allo split payment e al reverse charge. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 53 del 22 settembre 2020.

Durc fiscale, nella soglia del 10% anche split payment e reverse charge

Durc fiscale, aver eseguito nell’ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazione dei redditi è una delle condizioni per beneficiare dell’esclusione dagli obblighi dell’articolo 17 bis del decreto legislativo numero 241 del 1997.

Con la risoluzione numero 53 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su come come determinare la soglia del 10%. Nel calcolo vanno inclusi anche gli importi relativi allo split payment e al reverse charge.

I chiarimenti riguardano anche la liquidazione IVA di gruppo e l’imposta teorica nell’ambito della trasparenza fiscale.

Durc fiscale, nella soglia del 10% anche split payment e reverse charge

Dal 2020 è entrato in vigore l’articolo 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997, che impone ai soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi con un importo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Per dimostrare di essere in regola, le imprese possono utilizzare il Durc fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e valido per un periodo di quattro mesi, ma devono essere rispettate alcuni requisiti, come si legge nel comma 5:

  • risultare in attività da almeno tre anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Con la risoluzione numero 53 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle modalità di calcolo da seguire per determinare la soglia del 10%, in particolare i dubbi riguardano split payment, meccanismo della scissione dei pagamenti, e reverse charge, inversione contabile.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che è necessario considerare nel calcolo anche l’IVA delle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, che sono obbligati allo split payment.

Alla stessa conclusione si arriva anche per quanto riguarda il meccanismo dell’inversione contabile:

“Al pari dello split payment, è sempre per finalità antifrode che il versamento dell’imposta oltre che, in questo caso, l’applicazione dell’imposta sono spostati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente.

Di conseguenza, anche l’IVA assolta dal committente in regime di inversione contabile si ritiene che possa essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10 per cento.”

Durc fiscale ed esclusione dagli obblighi, quali versamenti includere nel calcolo della soglia del 10%

L’Agenzia delle Entrate si sofferma poi anche altre tipologie di versamenti da considerare:

  • l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio che provvede al pagamento proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili nell’ambito della trasparenza fiscale;
  • imposta sul valore aggiunto teorica nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo che risulta dalla liquidazione periodica della società controllata, ma viene assolata dall’ente controllante;

Anche le imposte teoriche sono da includere nel calcolo della soglia del 10%: sul punto, quindi, si applicano le stesse regole previste per split payment e reverse charge.

In conclusione, il documento specifica:

Tanto in analogia con la soluzione adottata nel paragrafo 3.1 della circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, con riferimento ai quali è stato chiarito che “(…) ai fini della determinazione dei complessivi versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l’«imposta teorica» corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’articolo 121 del TUIR attribuito al consolidato fiscale delle imposte”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 53 del 22 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 53 del 22 settembre 2020
Determinazione della soglia del 10 per cento di cui all’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – IVA – Split payment e reverse charge – Trasparenza fiscale e liquidazione Iva di gruppo.

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