Donne vittime di violenza di genere e congedo: dal 1° aprile domanda online

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Donne vittime di violenza di genere e congedo INPS: dal 1° aprile domanda solo online. Le istruzioni per presentare la richiesta nella circolare n.3 del 2019, i requisiti e l'indennità a cui si ha diritto.

Donne vittime di violenza di genere e congedo: dal 1° aprile domanda online

Donne vittime di violenza di genere e congedo INPS: dal 1° aprile 2019 domanda solo online. Le istruzioni per presentare la richiesta, i requisiti per richiederlo, le regole da rispettare e l’indennità a cui si ha diritto.

Domande solo online dal 1° aprile 2019 per richiedere il congedo, la notizia nella circolare INPS numero 3 del 2019. Nella fase transitoria, fino al 31 marzo 2019, le domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia nella modalità telematica.

Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa con il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.

L’articolo 24 del Decreto legislativo numero 80 del 15 giugno 2015 ha istituito il congedo per le donne vittime di violenza di genere: si tratta della possibilità di astenersi dal lavoro e percepire un’indennità riservata alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Il congedo può avere una durata massima di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa, fruibili nell’arco temporale di tre anni.

INPS: Circolare numero 3 del 25 gennaio 2019
Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80.

Donne vittime di violenza di genere e congedo INPS: come fare domanda online

Inizialmente il congedo era previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, dal 2017 è esteso anche alle lavoratrici autonome e dal 2018 anche a chi opera nel settore domestico.

A partire dal 25 gennaio 2019, con la circolare numero 3 del 2019, la domanda di indennità per il periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere può essere presentata all’Inps in maniera cartacea e in maniera telematica.

Mentre dal 1° aprile le lavoratrici potranno avviare la pratica per la richiesta di congedo utilizzando solo gli strumenti online messi a disposizione dall’Inps.

La domanda per il congedo deve essere presentata esclusivamente tramite i seguenti canali:

  • WEB: tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: Tutti i servizi> Domande per Prestazioni a sostegno del reddito>Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere. Il servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, o CNS, Carta Nazionale dei Servizi;
  • Contact Center Multicanale: al numero 803.164 da telefono fisso o al numero 06164164 da telefoni cellulari;
  • Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione con il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.

Resta l’obbligo di consegnare, in plico chiuso e separato dalla richiesta della prestazione, la certificazione medico/amministrativa relativa all’accesso e alla fruizione del percorso di protezione nelle giornate di congedo. Il sistema consente di allegare in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione.

Tra i vari adempimenti necessari per usufruire del congedo, la lavoratrice vittima di violenza deve comunicare al datore di lavoro una serie di informazioni:

  • deve preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, tranne nei casi di oggettiva impossibilità;
  • deve indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  • deve consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

Donne vittime di violenza di genere e congedo INPS: chi ne ha diritto

Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato, alle lavoratrici autonome, operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici autonome dello spettacolo e lavoratrici domestiche.

Il requisito fondamentale per ottenerlo è l’inserimento in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio dedicati alle vittime di violenza di genere.

Alle donne che presentano i requisiti richiesti spetta:

  • il congedo per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa che possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni, a partire dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
  • una indennità giornaliera per i giorni di congedo, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

Si può usufruire del congedo su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’indennità che spetta alle lavoratrici donne vittime di violenza di genere viene anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità.

Mentre le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità ricevono dall’Istituto la somma a cui hanno diritto.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network