Supporto per la formazione e il lavoro: quali sono i bonus per l’assunzione dei beneficiari

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 1° settembre si può inviare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro, l'indennità di 350 euro riconosciuta per la partecipazione a percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro. Sono previsti anche dei bonus per i datori di lavoro che assumono i beneficiari della misura. Si tratta di esoneri contributivi fino a 8.000 euro annui

Supporto per la formazione e il lavoro: quali sono i bonus per l'assunzione dei beneficiari

I datori di lavoro che assumono i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro possono usufruire di un esonero totale dal versamento della contribuzione dovuta.

Si tratta di un bonus per favorire l’occupazione dei cittadini e delle cittadine che sono inseriti nei percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro previsti dalla misura.

Per ogni assunzione a tempo indeterminato è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento fino a 8.000 euro annui. L’esonero passa al 50 per cento in caso di assunzione a tempo determinato.

Previsti bonus anche per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma e per le agenzie per il lavoro.

Supporto per la formazione e il lavoro: quali sono i bonus per l’assunzione dei beneficiari

I cittadini e le cittadine interessate e in possesso di tutti i requisiti necessari, dal 1° settembre, possono fare domanda per accedere al supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Come noto, si tratta della nuova misura per l’inclusione sociale e lavorativa che prevede la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, da svolgere tramite l’apposita piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), per la quale viene riconosciuta un’indennità mensile di 350 euro per 12 mesi.

Il decreto lavoro, nel disciplinare la misura, ha previsto anche l’introduzione di specifici bonus assunzione in favore di datori di lavoro che impiegano i beneficiari del SFL. Come specificato nel decreto attuativo della misura, sono gli stessi previsti per l’assegno di inclusione e specificati all’articolo 10.

L’obiettivo è quello di favorire ulteriormente l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone impegnate nei percorsi attivati.

Il bonus si differenzia a seconda della tipologia del contratto di assunzione utilizzato. Consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
  • a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Nel primo caso, si tratta di un esonero dal 100 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui per un anno. Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Nel secondo caso, invece, il bonus consiste in uno sgravio del 50 per cento della contribuzione previdenziale nel limite massimo di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Anche in questo caso sono esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL.

In ogni caso l’offerta di lavoro deve essere presentata tramite piattaforma SIISL.

Supporto per la formazione e il lavoro: gli altri incentivi all’assunzione dei beneficiari

Oltre ai bonus assunzione per i datori di lavoro sono previste agevolazioni anche per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro.

I beneficiari del SFL che avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa entro il primo anno di fruizione dell’indennità, infatti, ricevono un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Le agenzie per il lavoro che svolgono attività di mediazione mediante l’utilizzo della piattaforma digitale, invece, ricevono un contributo pari al 30 per cento dell’esonero massimo annuo per ogni persona assunta.

Su quest’ultimo punto non è chiaro quale incentivo sarà riconosciuto alle agenzie di somministrazione dato che possono ricoprire sia il ruolo di intermediari che di datori di lavoro formali.

Il bonus assunzione per i datori di lavoro è compatibile e cumulabile con quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2023 per favorire l’occupazione di giovani under 36 e donne.

La circolare INPS n. 77 del 29 agosto, tramite la quale l’Istituto ha fornito tutte le indicazioni per l’invio della domande sul funzionamento della misura, non specifica le istruzioni operative per l’attuazione degli esoneri. Ci sarà ancora da attendere, dunque, prima di poter vedere operativi gli incentivi all’assunzione dei beneficiari del SFL.

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