Domanda cassa integrazione in deroga, focus sulle date di scadenza

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Domanda cassa integrazione in deroga, una panoramica sulle date di scadenza nella circolare numero 11 del 1° luglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dalla normativa di riferimento alle diverse modalità di richiesta: il documento mette in ordine le tessere del mosaico di regole per l'accesso alla CIG in deroga.

Domanda cassa integrazione in deroga, focus sulle date di scadenza

Domanda cassa integrazione, una panoramica sulle date di scadenza da ricordare: la prima in calendario è oggi, 3 luglio, per le richieste di CIG con anticipo INPS del 40% riferite a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività iniziati prima del 18 giugno 2020.

Con la circolare numero 11 del 1° luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prova a fare ordine nel panorama degli ammortizzatori sociali, partendo dall’evoluzione della normativa di riferimento.

Le continue modifiche alle modalità di accesso alla cassa integrazione hanno creato un labirinto di procedure e di date di scadenza in cui i datori di lavoro fanno fatica a orientarsi.

Domanda cassa integrazione in deroga, il mosaico di regole: dalle modalità alle date di scadenza

La circolare numero 11 del 1° luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricostruisce, tassello dopo tassello, il quadro normativo a cui far riferimento per conoscere le regole alla base della cassa integrazione in deroga, le modalità per presentare domanda, le date di scadenza da considerare.

Il mosaico è composto da diverse tessere. Nel documento si legge:

“Al fine di assicurare, infatti, la gestione delle situazioni derivanti dalla necessità e urgenza della crisi in atto e al fine di fronteggiare gli effetti negativi prodottisi sul tessuto socio-economico nazionale causa dell’emergenza sanitaria in corso, a partire dal mese di marzo 2020 si sono succeduti diversi provvedimenti normativi che hanno costituito l’impianto delle disposizioni in base al quale sono state erogate le prestazioni di integrazione salariale in deroga.”

In particolare, dall’inizio della crisi epidemiologica sono principalmente quattro i provvedimenti che hanno introdotto novità, regole ed eccezioni sul fronte della cassa integrazione in deroga:

  • decreto legge numero 9 del 2 marzo 2020, “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
  • Decreto Cura Italia, DL numero 18 del 17 marzo 2020, che istituito la cassa integrazione ordinaria e in deroga per coronavirus su tutto il territorio nazionale;
  • Decreto Rilancio, DL numero 34 del 2020, che ha inserito strumenti di semplificazione per la presentazione delle domande di cig in deroga e ha allungato il periodo massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali da 9 a 18 settimane;
  • Decreto Legge numero 52 del 16 giugno 2020, che ha eliminato il vincolo temporale del 1° settembre per l’accesso alle ultime quattro settimane aggiuntive di cig.

Domanda cassa integrazione in deroga, focus sulle date di scadenza

Ognuno dei provvedimenti, anche se adottato con le migliori intenzioni di semplificare l’accesso agli ammortizzatori sociali, ha avuto un impatto sulle modalità e tempi per la domanda di cassa integrazione in deroga che ha complicato il panorama in cui i datori di lavoro devono muoversi.

Con la circolare numero 11 del 1° luglio 2020, che si aggiunge ai diversi documenti pubblicati dall’INPS sul tema, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prova a mettere ordine.

Innanzitutto bisogna sottolineare che attualmente il periodo di fruizione della cassa integrazione si basa su un meccanismo a tre finestre temporali.

Per periodi successivi alle prime nove settimane di cig in deroga le aziende possono presentare direttamente domanda dall’INPS.

Mentre per le prime nove settimane di trattamento relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 la richiesta deve essere presentata alla Regione di riferimento o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Numero settimane PeriodoA chi indirizzare la domanda
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 Regione o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 INPS
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 INPS

Il documento chiarisce:

“Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane all’INPS, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020. Infatti, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove, secondo le procedure già in uso”.

Per le diverse tipologie di domande, è necessario tener conto inoltre anche di diverse date di scadenza che il documento del Ministero del Lavoro riepiloga, come riassunto in tabella.

Tipologia di domanda di CIGScadenza
Domande di accesso alla CIG in deroga ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Cura Italia Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Prima applicazione del termine dei 30 giorni per la domanda di Cig in deroga 17 luglio 2020
Domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 15 luglio 2020
Indipendentemente dal periodo di riferimento, in caso di domanda già presentata con errori 17 luglio 2020
Domanda di CIG con anticipo del 40% per periodi di sospensione o di
riduzione iniziati prima del 18 giugno 2020
3 luglio 2020
Domanda di CIG con anticipo del 40% da parte dell’INPS Entro 15 giorni successivi a al momento in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Tutti i dettagli e i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare numero 11 del 1° luglio 2020.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare numero 11 del 1° luglio 2020
Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” e decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro”.

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