Lavorare in disoccupazione non è un ossimoro: quali sono le attività che non fanno perdere lo status previsto dalla legge? L'elemento discriminante è il reddito percepito. A chiarirlo è l'ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, nella circolare numero 1 del 2019.

Lavorare in disoccupazione è possibile e non è un ossimoro: ci sono attività che non fanno perdere lo status previsto dalla legge. L’elemento discriminante è il reddito percepito. ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, nella circolare numero 1 del 23 luglio 2019, partendo dalle novità introdotte con il Decreto numero 4 del 2019, mette in chiaro le regole a cui attenersi per verificare la conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.
Come si legge nel documento, si considerano in questa condizione “anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Chi si trova nelle condizioni descritte può presentare la propria disponibilità immediata al lavoro, DID, e accedere ai servizi di politica attiva del lavoro. La circolare dell’ANPAL, è bene sottolineare, riguarda lo stato di disoccupazione e non l’indennità (Naspi).
Lavorare in disoccupazione non è un ossimoro: ANPAL chiarisce
Come si legge nel testo pubblicato il 23 luglio 2019, il Decreto sul reddito di cittadinanza interviene a sanare delle incongruenze nate nella normativa di riferimento.
Si chiarisce che lo stato di disoccupazione riguarda i soggetti che rilasciano la
DID e che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- essere lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni a cui si ha diritto ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
La durata della disoccupazione si conteggia dal giorno di rilascio della DID fino alla revoca. Sono necessari 365 giorni più 1 giorno per determinare lo status di disoccupato di lungo periodo.
Stato di disoccupazione e lavoro dipendente o autonomo, in alcuni casi sono compatibili
Alla luce dei chiarimenti forniti da ANPAL sulle novità introdotte dal Decreto numero 4 del 2019, si può affermare con certezza che lo stato di disoccupazione non entra in contrasto con i rapporti di lavoro. Rispettando alcune regole si conserva, una possibilità che, invece, era stata rivista dal Jobs Act.
L’elemento determinante è il reddito percepito, che cambia in base alla tipologia di attività svolta, secondo quanto stabilito dalla legge:
- per il lavoro dipendente la soglia è 8.145 euro all’anno: si considera, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento;
- per quello autonomo il limite, invece, si ferma a 4.800 annui.
Può accadere, nel caso di contratti fino a 6 mesi, che il rapporto di lavoro sospenda lo stato di disoccupazione fino a 180 giorni, che poi riprende con il termine dell’esperienza lavorativa.
La sospensione mette in stand by la condizione del soggetto, ma una volta trascorso il limite temporale massimo, se la retribuzione prospettica annua supera la soglia stabilita, lo esclude dalla possibilità di accedere alle politiche attive previste per chi è senza lavoro.
Stato di disoccupazione, si conserva anche svolgendo più attività lavorative?
Lo stesso meccanismo di conservazione si innesca anche con lo svolgimento di più attività lavorative.
L’elemento da verificare è sempre il reddito percepito. Nel testo redatto dall’ANPAL si legge:
“Si specifica che un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.145)”.
Tirocinio e collaborazioni occasionali non intaccano lo stato di disoccupazione
Ancora più netta e decisa è la posizione dell’ANPAL sul tirocinio e sul suo impatto irrilevante.
Si specifica, in primis, che non si tratta di un rapporto di lavoro anche se prevede un’indennità di partecipazione, nessun ostacolo infatti alla DID e al riconoscimento dello status.
Lo stesso discorso vale per l’attivazione di un lavoro di pubblica utilità o lavoro socialmente utile e per le prestazioni occasionali, dal momento che i compensi percepiti dal soggetto “non incidono sul suo stato di disoccupato”.
Tutti i dettagli e i chiarimenti nel testo integrale della circolare ANPAL numero 1 del 23 luglio 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavorare in disoccupazione non è un ossimoro: ANPAL chiarisce