Dipendenti pubblici, istruzioni INPS su assegno di invalidità e pensione anticipata

Rosy D’Elia - Pubblica Amministrazione

Dipendenti pubblici, istruzioni INPS su assegno di invalidità e pensione anticipata riconosciuta, in presenza di particolari requisiti, ai lavoratori invalidi almeno per l'80%. Nella circolare numero 10 del 30 gennaio 2020 dettagli e chiarimenti sulla soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Dipendenti pubblici, istruzioni INPS su assegno di invalidità e pensione anticipata

Dipendenti pubblici, istruzioni INPS su assegno di invalidità e pensione anticipata, la particolare formula prevista per i lavoratori invalidi almeno per l’80%. Nella circolare numero 10 del 30 gennaio 2020, l’Istituto fornisce chiarimenti e dettagli sulla soglia per accedere alla pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori della PA il compimento dei 65 anni segna il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa. La soglia non è superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Negli altri casi i dipendenti pubblici vengono trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative condizioni. Dopodiché l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.

Al centro dei chiarimenti l’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il testo stabilisce che per i dipendenti pubblici il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia.

Dipendenti pubblici, istruzione INPS su assegno di invalidità e pensione anticipata

La circolare numero 10 del 30 gennaio 2020 fornisce istruzioni ai dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria, titolari dell’assegno ordinario di invalidità previsto.

Per i lavoratori della PA, l’assegno di invalidità si può trasformare in pensione di vecchiaia nel momento in cui si possiedono i requisiti assicurativi, contributivi, sanitari.

Il chiarimento nello specifico riguarda l’accesso alla pensione anticipata, un’opzione particolare concessa ai dipendenti pubblici invalidi in misura non inferiore all’80%.

Per fare luce sulle regole da applicare l’INPS chiama in causa anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che stabilisce:

“Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni.

Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.

Dipendenti pubblici, INPS su assegno di invalidità e pensione anticipata: i requisiti INPS

Dopo aver chiarito questo aspetto particolare, la circolare INPS riepiloga anche i requisiti che i lavoratori dipendenti pubblici devono rispettare per accedere alla pensione anticipata.

In particolare, la prestazione è concessa sulla base di specifiche condizioni:

  • avere uno stato di invalidità accertato pari almeno all’80%;
  • aver raggiunto il limite di età:
    • 55 anni per le donne, per gli anni 2019 e 2020 gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi;
    • 60 anni per gli uomini, per gli anni 2019 e 2020 gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi;
  • aver raggiunto un’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • aver atteso 12 mesi dalla data di maturazione dell’ultimo requisito perfezionato, tra quelli anagrafici, contributivi o sanitari.

Tutti i dettagli per lavoratori e le Pubbliche Amministrazioni interessate nel testo integrale della circolare numero 10 del 30 gennaio 2020.

INPS - Circolare numero numero 10 del 30 gennaio 2020
Articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013. Limite ordinamentale per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984.

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