Naspi e assegno di invalidità, l’INPS su sospensione e ripristino

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Naspi e assegno di invalidità, si può sospendere e ripristinare l'indennità? I chiarimenti dell'INPS nel messaggio 4477 del 2 dicembre 2019: i soggetti possono scegliere di sospenderla ma la scelta determina l'impossibilità di ripristino. I dettagli del documento.

Naspi e assegno di invalidità, l'INPS su sospensione e ripristino

Naspi e assegno di invalidità, ai quesiti delle strutture territoriali sulla possibilità di sospensione e ripristino dell’indennità e sulle regole da seguire in caso di erogazione in forma anticipata, l’INPS fornisce chiarimenti.

Il messaggio 4477 del 2 dicembre 2019 spiega che chi ha i requisiti per richiedere l’assegno di invalidità può sceglierlo al posto dell’indennità di disoccupazione che non può, poi, essere ripristinata.

Quando invece la Naspi è sospesa per contratti di lavoro inferiori ai sei mesi non può essere richiesto l’assegno, se non si vuole rinunciare definitivamente alla disoccupazione.

In casi di erogazione anticipata dell’indennità Naspi, invece, l’assegno di invalidità è sospeso per tutto il periodo in cui si percepisce.

Naspi e assegno di invalidità, l’INPS su sospensione e ripristino: i dettagli del messaggio

Naspi e assegno di invalidità: il messaggio INPS numero 4477 del 2 dicembre 2019 fa chiarezza sulla possibilità di scelta tra i due sussidi e sulle regole da seguire in caso di sospensione o erogazione in forma anticipata dell’indennità.

INPS - Messaggio numero 4477 del 2 dicembre 2019
Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI – anticipo NASpI.

L’INPS cita la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, numero 234, che ha dichiarato incostituzionale parte dell’articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

La sentenza ha stabilito che i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità sono alternativi e il soggetto ha la possibilità di scegliere i secondi sui primi.

La Circolare INPS circolare numero 138 del 26 ottobre 2011 che il documento cita spiega inoltre che:

“i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione

Una volta scelto l’assegno ordinario di invalidità, dunque, non si può più tornare indietro e si perde la parte rimanente di indennità di disoccupazione.

Alla luce di quanto chiarito, il messaggio ha poi spiegato le regole da seguire a seconda dei casi presi in considerazione:

  • nel caso di contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi la Naspi è sospesa e sarà ripresa al termine del contratto. In tale periodo il soggetto non può dunque percepire l’assegno di invalidità se non vuole rinunciare del tutto alla disoccupazione;
  • l’assegno di invalidità, qualora venga scelta l’indennità Naspi, può essere ripristinato se rimane la titolarità dello stesso al termine della disoccupazione;
  • qualora la Naspi sia erogata in forma anticipata l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico dell’indennità. Al termine può essere ripristinato qualora il soggetto ne sia ancora titolare.

Naspi e assegno di invalidità, il messaggio INPS: non cumulabilità e possibilità di scelta

Con il messaggio INPS numero 4477 del 2 dicembre 2019 vengono chiariti i dubbi sulla possibilità di scelta tra la Naspi e l’assegno di invalidità.

Il documento ribadisce due importanti concetti che sono alla base delle regole da adottare:

  • la non cumulabilità dei due sussidi;
  • la possibilità di scegliere tra le due prestazioni a sostegno del reddito.

La scelta del soggetto è quella che determina la possibilità di ripristino: mentre l’assegno di invalidità può essere ripreso dopo la sospensione a favore dell’indennità di disoccupazione, il contrario non è permesso.

Il messaggio INPS specifica inoltre che, nel caso di contratti a tempo determinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità Naspi è considerata sospesa, con tutte le relative conseguenze.

Per l’erogazione anticipata, invece, viene considerato il periodo teorico a cui il sussidio è relativo, periodo nel quale l’assegno di validità non può essere corrisposto.

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