Utilizzo del credito da dichiarazione IVA omessa: la posizione della Cassazione

Emiliano Marvulli - Dichiarazione IVA

Il credito risultante dalla dichiarazione IVA omessa può essere utilizzato? Ed eventualmente entro quali termini temporali? Ecco la posizione della Cassazione nell'Ordinanza numero 11621 del 14 maggio 2018.

Utilizzo del credito da dichiarazione IVA omessa: la posizione della Cassazione

Il credito IVA maturato in un periodo di imposta in cui è stata omessa la dichiarazione può essere utilizzato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Inoltre, se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione dell’imposta ma ha omesso la presentazione della dichiarazione, il relativo diritto deve essere riconosciuto in giudizio, semprechè sia dimostrabile in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo e finalizzati a operazioni imponibili.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 11621/2018.

Dichiarazione IVA omessa: modalità di utilizzo del credito. La posizione della Corte di Cassazione
Ordinanza della Corte di Cassazione numero 11621 del 14 maggio 2018 in materia di utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione IVA omessa.

I fatti – Il contribuente ha presentato ricorso avverso una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione ai fini IVA per il disconoscimento dell’utilizzo del credito maturato nell’anno di imposta precedente, per il quale risultava omessa la dichiarazione perché presentata oltre i termini stabiliti dalla legge.

In riforma della sentenza di primo grado, la CTR accoglieva l’appello del contribuente e annullava la predetta cartella. I giudici d’appello hanno sostenuto che, non essendo contestata la spettanza del credito disconosciuto dall’Agenzia delle entrate, il diritto all’utilizzo del credito era stato correttamente esercitato nel termine di cui al combinato disposto dagli artt. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 e 19 del D..P.R. n. 633 del 1972, ovvero “al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.”

L’Agenzia delle entrate proponeva a sua volta ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado sula base del motivo per cui, essendo stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IVA, il contribuente decadeva “dalla facoltà di presentare qualsiasi dichiarazione integrativa, sia favorevole che sfavorevole allo stesso.”

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia delle entrate e ha rigettato il relativo ricorso, confermando l’annullamento della cartella di pagamento.

La decisione – Confermando la decisione della CTR, i giudici di legittimità hanno dichiarato che la ratio decidendi della controversia in commento ruota attorno all’applicabilità del combinato disposto dagli artt. 8 D.P.R. n. 322 del 1998 e 19 D.P.R. n. 633 del 1972, che “consente al contribuente di utilizzare il credito IVA maturato in un anno di imposta in relazione al quale ha omesso la presentazione della relativa dichiarazione, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.”

La decisione della CTR è corretta perché rispetta il principio di neutralità dell’IVA, come peraltro confermato recentemente dalle Sezioni Uniti della medesima Cassazione secondo cui, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta sia riconosciuta dal giudice tributario “se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione” (cfr. Sent. n. 17757 del 2016).

In tale ipotesi il diritto di detrazione non può essere negato, neanche nel corso del giudizio d’impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato “laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.”

Pertanto se, come nel caso di specie, è provata la sussistenza dei presupposti sostanziali per la detrazione dell’IVA, l’eccedenza di imposta deve essere riconosciuta dal giudice tributario anche in assenza della dichiarazione annuale.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network