Frontespizio dichiarazione IVA 2018: i dati da controllare

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione IVA

Istruzioni per la compilazione del frontespizio e l'indicazione del tipo di dichiarazione IVA da inviare.

Frontespizio dichiarazione IVA 2018: i dati da controllare

Il prossimo 30 aprile 2018 è il termine di scadenza della dichiarazione IVA 2018 (periodo d’imposta 2017).

In questo intervento analizzeremo il tema della compilazione dati del frontespizio, con l’indicazione del tipo di dichiarazione IVA (correttiva nei termini o integrativa) da inviare.

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.

Il frontespizio della dichiarazione IVA 2018 si compone di due facciate:

  • la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • la seconda facciata richiede l’indicazione del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello, dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, la firma della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità, la sottoscrizione dell’organo di controllo.

Il tipo di dichiarazione IVA 2018 da inviare in caso di correzioni o integrazioni

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella Correttiva nei termini.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti (dichiarazione IVA integrativa), su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

Istruzioni compilazione dichiarazione IVA integrativa

La casella dichiarazione IVA integrativa va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis dell’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998 presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero, semprechè ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all’art. 30 e 34, comma 9, chiesto a rimborso (art. 8, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998).

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis dell’art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, comma 9, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998).

Dati del contribuente e firma della dichiarazione

Il frontespizio della dichiarazione IVA 2018 contiene poi un quadro dedicato ai dati del contribuente ed alla firma della dichiarazione.

I dati del contribuente da compilare sono i seguenti:

  • Numero di partita IVA, deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.
  • Altre informazioni:
    • nel caso in cui il contribuente sia un’impresa artigiana iscritta nell’apposito albo, deve essere barrata la relativa casella 1;
    • nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria di tipo conservativo o di concordato preventivo, deve essere barrata la casella 2.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Si ricorda poi che per le persone fisiche occorre indicare anche:

  • Comune (o Stato estero) di nascita;
  • Comune di nascita. Il contribuente nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, è obbligatorio indicare la natura giuridica.

Riquadro firma della dichiarazione IVA 2018

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione del numero di moduli di cui è composta la dichiarazione IVA.

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL.

La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella “Codice di carica” riportata nelle istruzioni ministeriali.

I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

Visto di conformità e sottoscrizione organo di controllo

I quadri Visto di conformità e sottoscrizione dell’organo di controllo devono essere compilati quando dalla dichiarazione IVA emerge un credito che si vuole utilizzare in compensazione orizzontale per importi maggiori di 5.000,00 euro.

Il riquadro Visto di conformità, in particolare, deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il riquadro Sottoscrizione organo di controllo è riservato ai soggetti che possono in alternativa all’apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Si evidenzia che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), primo periodo del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Negli appositi campi devono essere indicati:

  • dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella casella Soggetto, il codice 1;
  • dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella casella Soggetto, il codice 2. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma;
  • dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il codice 4.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Dichiarazione IVA 2018 e impegno alla presentazione telematica

Il riquadro Impegno alla presentazione telematica, infine, deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.

L’incaricato deve:

  • indicare il proprio codice fiscale;
  • riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se “la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio”;
  • barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
  • barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
  • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione;
  • apporre la firma.

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