Disponibile online il modello definitivo della dichiarazione IVA 2026. Si può inviare dal 1° febbraio ed entro la scadenza del 30 aprile
L’Agenzia delle Entrate approva il nuovo modello per la dichiarazione IVA 2026.
Con il provvedimento del 15 gennaio, l’AdE approva i modelli da presentare nel nuovo anno, modello IVA e modello IVA base, con le relative istruzioni per la compilazione.
I professionisti tenuti all’adempimento dovranno procedere all’invio della dichiarazione a partire dal 1° febbraio. Il termine per la trasmissione è fissato come di consueto al 30 aprile 2026.
Il nuovo modello recepisce le novità normative introdotte nel 2025.
Dichiarazione IVA 2026: istruzioni, scadenza e novità
Con il provvedimento del 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello per la dichiarazione IVA 2026.
Il modello IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, è disponibile sul portale istituzionale, sia nella versione ordinaria che in quella base.
I professionisti tenuti all’adempimento possono provvedere a partire dal 1° febbraio. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente, attraverso i consueti canali, entro la scadenza del 30 aprile 2026.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA interessa, in linea generale, tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.
Di seguito sono disponibili le versioni del modello in formato pdf, pubblicati anche sul portale istituzionale dell’Amministrazione finanziaria, insieme alle relative istruzioni per la compilazione.
Modello IVA 2026
Modello IVA Base 2026
Il modello di dichiarazione IVA, come di consueto, ha struttura modulare ed è costituito:
- dal frontespizio, composto di due facciate (informativa relativa al trattamento dei dati personali e dati del contribuente, firma, impegno alla presentazione, visto di conformità e sottoscrizione dell’organo di controllo);
- da un modulo, composto di più quadri, che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
Il modello deve essere presentato in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, scegliendo tra le seguenti possibilità a disposizione:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Per alcuni soggetti è prevista l’esclusione dall’adempimento. L’esonero interessa in particolare:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione e hanno effettuato soltanto operazioni esenti (l’esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata;
- ha registrato operazioni intracomunitarie;
- ha eseguito rettifiche;
- ha effettuato acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale.
Nel nuovo modello per la dichiarazione IVA 2026 vengono recepite le novità relative all’anno d’imposta 2025. Vediamole in dettaglio.
Modello IVA 2026: le novità della dichiarazione annuale
Sono diverse le modifiche normative relative al periodo d’imposta 2025, che hanno richiesto l’adeguamento del modello IVA e modello IVA Base 2026 rispetto ai modelli dello scorso anno.
In particolare, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, nei quadri VE e VJ trovano oggi posto le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore.
Inoltre, nel quadro VX è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società ed enti operativi, mentre nel quadro VW non è più presente il rigo che veniva utilizzato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo.
Infine, nel quadro VA, il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
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