Dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione casi particolari

Francesco Oliva - Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione in casi particolari, ovvero fallimento e liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività, soggetti non residenti. Tutte le indicazioni in vista della scadenza del 30 aprile.

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione casi particolari

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione in casi particolari. In vista della scadenza del 30 aprile 2019, le indicazioni per redigerla quando si verifica fallimento e liquidazione coatta amministrativa, in occasione di cessazione dell’attività, se si è soggetti non residenti.

Il modello di dichiarazione IVA 2019, necessario per comunicare i dati che riguardano le operazioni effettuate durante l’anno d’imposta 2018, deve essere inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019.

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione casi particolari, fallimento e liquidazione coatta amministrativa

I soggetti obbligati alla trasmissione della dichiarazione IVA che si trovano in una condizione particolare devono seguire specifiche istruzioni per la compilazione del modello.

È il caso del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, per cui si distinguono due ipotesi:

  • fallimento nel corso del periodo d’imposta 2018;
  • fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2018.

Fallimento nel corso del periodo d’imposta 2018
Nella prima ipotesi, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2018, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno d’imposta.

E deve comprendere due moduli:

  • uno per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e bisogna barrare la casella del rigo VA3,
  • un altro per le operazioni registrate successivamente a tale data.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.

I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo numero 01.

Con riferimento al quadro VX bisogna tener presente le seguenti ipotesi:

  • presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo). In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
  • presenza di un credito IVA nel 1° periodo. In questo caso invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, che risultano dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.

Bisogna precisare che, per quanto riguarda le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono tenuti anche a presentare un’apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, esclusivamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina.

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 15 gennaio 2018, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello.

Fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2018
Se la procedura concorsuale ha avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018, e non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Anche in quest’ultimo caso, resta fermo l’obbligo di presentare, all’fficio dell’Agenzia delle Entrate competente, esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-bis.

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione casi particolari, cessazione attività

Anche i soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti, ai sensi dell’articolo 35 del Decreto IVA, alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i termini previsti per gli altri contribuenti.

In particolare, per le imprese, si precisa che l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.

Una particolare ipotesi riguarda il contribuente che nel corso dell’anno 2018 ha cessato l’attività, e di conseguenza ha cancellato la partita IVA, e poi nel corso dello stesso anno ha ripreso la stessa o un’altra attività, con l’apertura di una nuova partita IVA. In questo caso è tenuto a presentare un’unica dichiarazione costituita da:

  • frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno;
  • un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
  • un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno e bisogna indicare, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione casi particolari, soggetti non residenti

Anche per i soggetti non residenti ci sono indicazioni specifiche da seguire per la compilazione della dichiarazione IVA, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni diverse in base alle modalità con le quali il soggetto non residente può aver operato nel territorio dello Stato durante l’anno d’imposta:

  • Soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale: la dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6. Nell’ipotesi in cui per il soggetto non residente sia cambiato, durante l’anno d’imposta, il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente.
  • Soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta: la dichiarazione deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.
  • Soggetto non residente che nello stesso anno d’imposta ha operato mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente: come previsto dalla legge, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell’identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d’imposta abbia effettuato operazioni in Italia sia mediante rappresentante fiscale che identificandosi direttamente, considerata l’unicità del soggetto d’imposta, l’obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione con un’unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto non residente si è avvalso nel corso dell’anno.
  • Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione: la dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata seguendo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti IVA.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sottolineano che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

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