Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA 2019

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione IVA

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA 2019: quali sono? In vista della scadenza fissata al 30 aprile, facciamo chiarezza grazie alle istruzioni ministeriali.

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA 2019

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA 2019: chi deve rispettare la scadenze del 30 aprile per la presentazione del modello e chi, invece, non è tenuto a farlo? Facciamo chiarezza grazie alle istruzioni ministeriali.

Il modello di dichiarazione IVA 2019 viene utilizzato per comunicare i dati che riguardano le operazioni effettuate durante l’anno d’imposta 2018. Dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019 è possibile presentare il modello e la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.

Soggetti obbligati alla dichiarazione IVA 2019

Con il provvedimento del 15 gennaio 2019 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2019 che riguardano l’anno 2018 e sono state pubblicate le istruzioni per la compilazione.

Nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, anche i dettagli per individuare chi deve presentare il documento fiscale.

Quali sono i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA 2019?

Tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, titolari di partita IVA.

Soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA 2019

Nel documento con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, si specifica che i soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA sono i seguenti:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del Decreto IVA, e inoltre coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) se sono state registrate operazioni intracomunitarie (decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni come previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dal decreto legge numero 98 del 2011;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, come previsto dal decreto-legge n. 331 del 1993;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dal Decreto IVA per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

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