Contributo straordinario, vincoli stringenti per la modifica dei dati delle LIPE

Tommaso Gavi - IVA

Contributo straordinario, i dati delle LIPE, che determinano la base imponibile, possono essere modificati solo a determinate condizioni. Il soggetto deve dimostrare una correlazione delle operazioni passive territorialmente non rilevanti ai fini IVA con altre operazioni attive fuori campo IVA, per mancanza del requisito territoriale. Lo spiega la risposta all'interpello numero 420 del 12 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Contributo straordinario, vincoli stringenti per la modifica dei dati delle LIPE

Contributo straordinario, la modifica dei dati delle LIPE, che determinano la base imponibile dell’importo da prelevare, è permessa esclusivamente nei casi previsti dalla normativa.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 420 del 12 agosto 2022.

In linea generale non è prevista la possibilità di modificare i dati delle LIPE, che concorrono alla determinazione della base imponibile del contributo sugli extra profitti.

Nel caso di operazioni passive territorialmente non rilevanti ai fini IVA, tale modifica è permessa esclusivamente con la dimostrazione di una correlazione delle operazioni in questione con altre operazioni attive fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale.

In presenza delle condizioni indicate, il soggetto potrà escludere le operazioni attive dalla base imponibile del contributo straordinario, modificando i dati delle LIPE.

Contributo straordinario, vincoli stringenti per la modifica dei dati delle LIPE

La determinazione del contributo straordinario contro il caro energia è l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 420 del 12 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 420 del 12 agosto 2022
Contributo straordinario - Base imponibile - Operazioni prive del requisito della territorialità - Art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

La società istante chiede delucidazioni sulla misura introdotta dall’articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, numero 21, ovvero il Decreto Energia.

La disposizione introduce un contributo straordinario una tantum calcolato sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, come risulta dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, le cosiddette LIPE.

Il contributo del 25 per cento, dovuto dai soggetti che producono, importano o rivendono energia elettrica, gas o prodotti petroliferi, deve essere calcolato confrontando i risultati del periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022, con lo stesso periodo dell’anno precedente.

In linea di massima il contributo deve essere calcolato:

  • includendo base imponibile tutte le operazioni oggetto di comunicazione, comprese le operazioni attive prive del requisito della territorialità che sono comunque oggetto di fatturazione;
  • escludendo dalla base imponibile le operazioni passive prive del requisito di territorialità, dal momento che non sono oggetto di fatturazione.

Il calcolo della base imponibile del contributo e le modalità di versamento sono stati oggetto di diversi chiarimenti:

La società istante ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla corretta determinazione della base imponibile in presenza di operazioni extraterritoriali.

L’Amministrazione finanziaria fornisce le delucidazioni del caso, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei principali documenti di prassi.

Contributo straordinario, per la modifica dei dati delle LIPE si deve dimostrare la correlazione

Una volta chiarito i principali criteri per il calcolo del contributo straordinario, l’Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile la soluzione proposta dall’istante.

La possibilità di emendare i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche è subordinata alla dimostrazione della correlazione tra operazioni passive e operazioni attive territorialmente non rilevanti.

Tale dimostrazione da parte del contribuente deve essere fondata su criteri oggettivi e riscontrabili.

In linea generale il comma 3 dell’articolo 27 del Decreto Energia prevede che tutte le operazioni, attive e passive, presenti nelle LIPE concorrono interamente alla determinazione della base imponibile del contributo.

Come chiarito anche dalla circolare numero 22 del 2022, i dati delle LIPE:

"non possono essere emendati, estrapolando i valori riferibili alle attività non interessate dal contributo, ma devono essere assunti nella loro interezza".

La modifica è permessa esclusivamente in linea con il principio di simmetria, per le operazioni attive territorialmente non rilevanti in Italia, incluse nelle LIPE:

“quando e nella misura in cui il contribuente sia in grado di dimostrare l’esistenza di operazioni passive i) territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, come tali, non incluse nelle LIPE di riferimento, ii) «afferenti» ( di seguito anche correlate) alle predette operazioni attive.”

A ribadire i criteri per il calcolo della base imponibile è la circolare numero 25 del 2022, che ha chiarito che:

“le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (indicate nelle LIPE) non concorrono alla determinazione del contributo in esame solo se (e nella misura in cui) esistano operazioni passive ad esse afferenti territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, come tali, non computate nelle LIPE.”

In conclusione, l’istante potrà modificare i dati delle LIPE se, in presenza di operazioni passive territorialmente non rilevanti, dimostri la correlazione di tali operazioni con altre operazioni attive fuori campo IVA per assenza del requisito territoriale.

In tale circostanza lo stesso potrà escludere le operazioni attive dal calcolo della base imponibile del contributo straordinario.

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