Detrazione IRPEF, cumulo delle agevolazioni con eco e sismabonus

Tommaso Gavi - Irpef

La detrazione IRPEF spetta all'acquirente di un'abitazione ristrutturata nel caso in cui la società cedente, che si è occupata della ristrutturazione dell'edificio, ha fruito dell'ecobonus o del sismabonus. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 437 del 24 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Detrazione IRPEF, cumulo delle agevolazioni con eco e sismabonus

Detrazione IRPEF, l’acquirente di un immobile ristrutturato ne ha diritto anche se la società cedente, che ha ristrutturato l’edificio, ha beneficiato dell’ecobonus o del sismabonus.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 437 del 24 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria ricostruisce il quadro normativo di riferimento delle agevolazioni e ricapitola i precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti.

Detrazione IRPEF, cumulo delle agevolazioni con eco e sismabonus

L’acquirente di un’abitazione ristrutturata ha diritto alla detrazione IRPEF anche nel caso in cui la società cedente, che si è occupata della ristrutturazione dell’immobile, ha beneficiato dell’agevolazione ai fini IRES grazie all’ecobonus o al sismabonus.

I chiarimenti arrivano dalla risposta all’interpello numero 437 del 24 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello 437 del 24 giugno 2021
Articolo 16-bis, comma 3 del TUIR e articoli 14 e 16 del decreto legge n.63 del 2013. Cumulo delle detrazioni.

Nel confermare la soluzione proposta dall’istante, una società che svolge l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento.

Il comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR stabilisce una detrazione per interventi di restauro e risanamento conservativo (lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) su interi fabbricati che vengono poi rivenduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori delle imprese di costruzione o ristrutturazione.

L’agevolazione consiste, appunto, in una detrazione del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, pari al 25 per cento del prezzo stabilito dal contratto di compravendita dell’immobile, che deve essere ripartita in 10 rate annuali dello stesso importo.

L’importo massimo per l’anno preso in considerazione è di 48 mila euro anche se attualmente la detrazione è stata innalzata al 50 per cento ed il valore delle spese ammissibili a 96 mila euro.

L’altra detrazione presa in considerazione è quella prevista dall’articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.

L’ammontare complessivo, in questo caso, è di 96 mila euro e deve essere suddiviso in 5 rate annuali dello stesso importo.

Detrazione IRPEF, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione numero 34/E del 25 giugno 2020, che fornisce chiarimenti sulle detrazioni di riqualificazione energetica.

Le stesse spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili, a prescindere dalla qualificazione (strumentali, beni merce o patrimoniali).

Le stesse regole valgono anche per le detrazioni relative agli interventi antisismici, per ragioni di coerenza sistemica.

Fatte tali premesse, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto, sottolineando quanto segue:

“si ritiene che l’acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire (in presenza di tutti i presupposti),della detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.”

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione proposta dall’istante e la possibilità cumulo delle agevolazioni (non per lo stesso soggetto o per la medesima imposta).

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