Definizione agevolata degli avvisi bonari tra criticità e chiarimenti della circolare delle Entrate

Salvatore Cuomo - Imposte

Un commento alle novità della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dalla Legge di Bilancio con uno sgravio delle sanzioni: focus su criticità e chiarimenti contenuti nella circolare numero 1 del 2023 dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata degli avvisi bonari tra criticità e chiarimenti della circolare delle Entrate

I commi da 153 a 159 della Legge di Bilancio 2023 trattano la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni: si interviene, quindi, sugli avvisi bonari. E a questo tema l’Agenzia delle Entrate dedica la prima circolare dell’anno.

L’attesa novità allinea il trattamento di errati e/o mancati versamenti di imposta in qualsiasi stadio essi si trovino, o quasi.

Vale la pena sottolineare il “quasi” pensando ai contribuenti che si trovano nella condizione di aver ricevuto un avviso bonario che nel frattempo è scaduto o per cui la rateizzazione è decaduta e non possono fruire delle novità ma allo stesso tempo non possono accedere neanche alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione al 30 giugno 2022 di cui ai commi 231 e seguenti della stessa Legge di Bilancio 2023.

Un vuoto inspiegabile che richiederebbe un correttivo.

Alla definizione agevolata degli avvisi bonari è dedicata la prima circolare delle Entrate

La norma che prevede la definizione agevolata degli avvisi bonari non affida all’Agenzia delle Entrate il compito di approvare alcun provvedimento attuativo e già si nota la carenza di questo rinvio dalle diverse testimonianze rinvenibili sui social riguardo i singoli uffici periferici a cui ci si è rivolti per chiedere supporto che sembrano muoversi in autonomia.

Non tutti, ad esempio, provvedono al ricalcolo che in alcuni casi pare venga effettuato per i soli avvisi bonari non scaduti, modificando il codice atto e dando indicazione, in diversi di questi casi, di calcolare i 30 giorni del termine dalla data del nuovo atto mentre per quanto riguarda le rateizzazioni già in corso sembra uniforme l’indicazione di invitare il contribuente al fai da te.

Una soluzione, quella della richiesta di riformulazione del calcolo del debito agevolato, che ora non risulta più applicabile alla luce di quanto evidenziato dalla circolare numero 1 del 13 gennaio 2023 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Il testo nella premessa, correttamente stante la norma vigente, sottolinea:

“Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate”.

Altro elemento critico è il CIVIS al quale non si può accede per la richiesta di ricalcolo una volta che lo stesso avviso sia stato precedentemente oggetto di istanza per un qualsivoglia motivo.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 1 del 13 gennaio 2023
Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Definizione agevolata degli avvisi bonari: alcuni punti critici

Fino alla pubblicazione della circolare numero 1/2023 sopra citata l’ostacolo ad una sicura fruizione del beneficio di legge è stata appunto la difficoltà di orientarsi in questa situazione nella vigenza dei termini di pagamento stabiliti dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 462, non modificati e/o sospesi dalla norma dalla norma in commento e qui di seguito riportati:

“1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

2. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.

In questo periodo di incertezza, non ancora dissipata fino ad oggi, chi aveva l’avviso in scadenza a cavallo di anno nei primi giorni del 2023 effettuando il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni ha potuto guadagnare qualche ora per meglio valutare il da farsi usufruendo dell’istituto del “lieve inadempimento” di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, che, come rammenta la stessa Agenzia delle Entrate citandolo nella circolare e nelle sue pagine web “si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni”.

La lodevole iniziativa di alcuni colleghi che hanno realizzato in pochi giorni un foglio di calcolo messo gratuitamente a disposizione di chi volesse utilizzarlo resta pur sempre un contributo ma non la soluzione e non può sostituire l’atteso primario supporto della Agenzia delle Entrate che, pur non coinvolta espressamente dal testo normativo come per altri provvedimenti contenuti nella stessa legge, avrebbe avuto l’occasione per dimostrarsi vicina al contribuente ed agli operatori professionali andando oltre la pur utile indicazione di esempi pratici di applicazione della agevolazione contenute nella circolare, mettendo a disposizione una applicazione software accessibile al contribuente ed agli intermediari fiscali dove indicando il codice atto si potesse estrapolare il dato del nuovo debito e delle relative rate.

Sarebbe stato questo un modo per dimostrare l’efficacia ed il sapiente utilizzo delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

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