Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori, non cambiano gli importi delle agevolazioni fiscali. Dal MEF arriva il decreto con le cifre e, contestualmente, l'Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per la dichiarazione dei redditi 2026
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha ufficializzato le agevolazioni fiscali per il periodo d’imposta 2025 destinate agli autotrasportatori.
Il provvedimento, che attua quanto previsto dall’articolo 66, comma 5, del TUIR, stabilisce le misure delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate.
Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate e fornisce le istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2026.
Autotrasportatori, invariati gli importi delle deduzioni forfettarie per il periodo d’imposta 2025
Le deduzioni forfettarie sono rivolte alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi e si applicano ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.
Come comunicato dal MEF il 23 giugno 2026, gli importi sono gli stessi stabiliti per lo scorso anno e sono così differenziati:
- trasporti oltre il Comune della sede aziendale: per i viaggi effettuati fuori dal territorio comunale in cui ha sede l’impresa, è riconosciuta una deduzione forfettaria pari a 48,00 euro.
- trasporti all’interno del Comune della sede aziendale: per i viaggi eseguiti all’interno del territorio comunale, la deduzione spetta in misura pari al 35 per cento dell’importo principale, ovvero 16,80 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui sono stati effettuati i trasporti, indipendentemente dal numero di viaggi/consegne eseguiti nella medesima giornata.
Come compilare il Modello Redditi 2026 (PF e SP)
Dopo la definizione degli importi da parte del MEF, nella nota rilasciata il 23 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha specificato i dettagli tecnici per riportare correttamente l’agevolazione all’interno della dichiarazione dei redditi (Modelli Redditi 2026 Persone Fisiche e Società di Persone).
Le somme spettanti vanno indicate nei quadri RF e RG utilizzando codici specifici a seconda della tipologia di trasporto.
Nel Quadro RF (Regime di contabilità ordinaria) - Rigo RF55:
- Codice 43: per le deduzioni relative ai trasporti effettuati all’interno del Comune;
- Codice 44: per le deduzioni relative ai trasporti effettuati oltre il territorio comunale.
Nel Quadro RG (Regime di contabilità semplificata) - Rigo RG22:
- Codice 16: per le deduzioni relative ai trasporti effettuati all’interno del Comune;
- Codice 17: per le deduzioni relative ai trasporti effettuati oltre il territorio comunale.
| Tipologia di Trasporto | Importo Spettante | Quadro RF (Rigo RF55) | Quadro RG (Rigo RG22) |
|---|---|---|---|
| All’interno del Comune | € 16,80 (35% di 48€) | Codice 43 | Codice 16 |
| Oltre il Comune | € 48,00 | Codice 44 | Codice 17 |
I contribuenti e i loro intermediari fiscali dovranno quindi prestare particolare attenzione alla compilazione di questi righi per non perdere il beneficio fiscale calcolato sulla base dei giorni di viaggio effettivamente svolti nel corso del 2025.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Autotrasportatori, gli importi della deduzione forfettaria in dichiarazione dei redditi 2026