Spese formazione: deducibilità integrale per i professionisti

Carla Mele - Dichiarazione dei redditi

Le spese di formazione dei liberi professionisti sono interamente deducibili dal reddito ma entro certi limiti di spesa

Spese formazione: deducibilità integrale per i professionisti

La formazione rappresenta un elemento fondamentale nel percorso lavorativo dei liberi professionisti.

Tuttavia, non sempre in passato la normativa fiscale ha pienamente riconosciuto questo aspetto, prevedendo in passato percentuali limitate di deducibilità per le spese di formazione dei liberi professionisti.

Almeno fino a qualche anno fa.

Successivamente, con la Legge 81/2017, definita “Jobs act autonomi”, è stata modificata la disciplina fiscale riguardante le spese di formazione e la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

L’attuale disciplina si caratterizzata dalla presenza di un tetto massimo di spesa deducibile di 10.000 euro e permette la piena deduzione delle spese sostenute dai professionisti per i corsi di formazione, nonché per i costi di vitto e alloggio correlati.

Spese formazione professionisti integralmente deducibili anche nella dichiarazione dei redditi 2023

La Legge 81/2017 è intervenuta sul limite posto dal comma 5 dell’articolo 54 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui redditi) che da sempre ha fatto sorgere non poche perplessità circa la sua logica: si tratta della limitazione imposta alle spese di formazione per i professionisti, che prima del Job act autonomi, citava testualmente:

le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare

La scelta del legislatore non è mai stata compresa fino in fondo, considerando che le competenze professionali dovrebbero essere incentivate e non scoraggiate dalle previsioni fiscali.

Il Job act autonomi varato circa sei anni fa ha posto fine a questa incongruenza stabilendo che:

  • i costi sostenuti dai liberi professionisti per la partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili integralmente fino a 10.000 euro annui;
  • i costi sostenuti dal professionista per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati sono deducibili nel limite di 5.000 euro annui.

Quindi, nella Dichiarazione dei redditi 2023, in riferimento ai redditi percepiti nel 2022, il professionista potrà integralmente portare in deduzione i costi sostenuti per formazione professionale, nei limiti sopra esposti.

Con riferimento alle spese di formazione sostenute da uno studio associato tra professionisti, l’orientamento condiviso è quello di considerare il plafond massimo di deducibilità non per singolo associato ma per lo studio nel suo complesso, indipendentemente dal professionista che materialmente sostiene la spesa di formazione.

Deducibilità spese formazione professionisti 2023: il vitto e l’alloggio

Altra sostanziale modifica riguarda le spese di vitto e alloggio correlate alla partecipazione dei corsi di formazione e i convegni: l’articolo 9 della Legge 81/2017 stabilisce chiaramente che

i costi di viaggio e soggiorno sostenuti dal professionista in relazione alla sua formazione, sono in ugualmente deducibili senza limitazione alcuna e rientrano del plafond di spesa di 10.000 euro

Questa novità si discosta da quanto disposto da comma 5 dell’articolo 54 del TUIR secondo cui, nella generalità dei casi, le spese alberghiere e del ristorante sono deducibili nel limite del 75% per un importo massimo del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Di conseguenza, tutte le spese per alberghi e ristoranti sostenute dal professionista strettamente correlate alla sua formazione professionale saranno integralmente deducibili, fermo restando invece i limiti di deducibilità per le spese di vitto e alloggio generalmente sostenute.

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